Stando a quanto previsto dalle leggi 2021, lo Statuto dei Lavoratori prevede per tutti i lavoratori il diritto a riunirsi in assemblee sindacali quando convocate dalle diverse organizzazioni sindacali per un massimo di 10 ore all’anno.
Quante ore di assemblee sindacali si possono fare all’anno secondo contratti e leggi 2021? Il diritto ad assentarsi dal lavoro per partecipare alle assemblee sindacali è sancito per legge dallo Statuto dei Lavoratori e previsto da ogni contratto per tutti i lavoratori che, su convocazione da parte delle organizzazioni sindacali, possono riunirsi nel luogo di lavoro o in altro locale idoneo, per discutere un ordine del giorno prestabilito e materie di interesse sindacale e del lavoro. Vediamo quali sono le ore massime all’anno che si possono fare di assemblee sindacali.
Numero di assemblee sindacali e ore massime per la partecipazione alle stesse da parte dei lavoratori dipendenti sono stabiliti dalle leggi 2021 dello Statuto dei Lavoratori e regolate dai diversi contratti di lavoro.
Le assemblee sindacali si possono tenere, per legge, sia durante l'orario di lavoro e sia fuori dello stesso e per un massimo di dieci ore all'anno, indipendentemente dalle volte di convocazione.
Stando, infatti, a quanto stabilito dall’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori, i lavoratori hanno diritto di riunirsi nei luoghi di lavoro dove prestano servizi durante l’orario di lavoro, ma anche fuori dell’orario di lavoro, nel limite di dieci ore annue e ai lavoratori viene corrisposta la normale retribuzione.
Per fare un esempio pratico di regole previste da un contratto di lavoro sulle assemblee sindacali, tutto il personale scolastico, da docenti a supplenti e non solo, ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali in orario di servizio fino a 10 ore massime complessive per anno scolastico senza subire alcuna decurtazione sulla retribuzione mensile.
A stabilire il diritto di partecipazione del personale scolastico alle assemblee sindacali è lo stesso contratto della scuola. Le assemblee sindacali possono, inoltre, essere convocate in orario lavorativo, fuori orario lavorativo o in orario di attività funzionali all’insegnamento, come corsi o riunioni.