Nel caso di difficoltà a saldare il debito accumulato e maggiorato con gli interessi e dunque a pagare la cartella con la multa, il contribuente può presentare all'Agenzia delle entrate la richiesta di rateazione del debito. La ripartizione del pagamento può arrivare a 72 rate mensili.
L'opzione di rateizzare le cartelle delle multe è un provvedimento che va incontro ai contribuenti in difficoltà economica temporanea. Le ragioni possono essere differenti, come la trasmissione ereditaria del debito a ruolo, lo stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio, la scadenza contemporanea di pagamenti anche riferiti a tributi o contributi, la carenza temporanea di liquidità finanziaria, la riorganizzazione, la riconversione o la ristrutturazione aziendali, le crisi economiche settoriali o locali.
Cerchiamo allora di capire come si comporta l'Agenzia delle entrate in relazione alla rateizzazione delle cartelle e alle agevolazioni temporali che concede. Più precisamente, esaminiamo in questo articolo:
Nel caso di difficoltà a saldare il debito accumulato e maggiorato con gli interessi e dunque a pagare la cartella con la multa, il contribuente può presentare all'Agenzia delle entrate la richiesta di rateazione del debito. La ripartizione del pagamento può arrivare a 72 rate mensili.
Sono ammesse 120 rate mensili nel caso di comprovati motivi estranee alla propria responsabilità ovvero di una grave situazione di difficoltà da ricondurre alla congiuntura economica. In ogni caso il contribuente può chiedere di pagare rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
Si accede invece alla rateazione straordinaria se l'importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente. Il dato si desume dall'Indicatore della situazione reddituale rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente dello stesso nucleo, che va allegato all'istanza.
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Non solo, ma l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
Dopodiché il carico può essere rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla stessa data.
L'Agenzia delle entrate, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in situazione di difficoltà, concede quindi la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino a un massimo di 72 rate mensili.
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In precedenza, l'Agenzia delle entrate, sempre su richiesta del debitore contribuente, poteva concedere - nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili.
Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca o il fermo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.
A seguito della presentazione della richiesta non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.