Dal punto di vista strettamente economico, i redditi - dal punto di vista fiscale - sono assimilati a quelli di lavoro dipendente mentre il regime giuridico è quello del lavoro autonomo. Il contributo è per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore.
Anche nel 2022 c'è la possibilità di sottoscrivere un co.co.co. Con questa definizione si intendono i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e in un periodo in cui il mercato del lavoro è stato oggetto di numerosi cambiamenti, questa formula resta comunque in vigore. Le caratteristiche di questa forma di contrattazione sono certamente peculiari, anche in riferimento alla parte economica ovvero al costo che un'azienda deve affrontare nel caso in cui decida di applicare questa formula.
Il lavoro da co.co.co. è infatti di tipo parasubordinato in quanto si trova a metà strada fra il lavoro autonomo e quello dipendente. Il dipendente conserva infatti autonomia rispetto a tempi e modalità di azione, ma allo stesso tempo l'azienda mantiene il potere di coordinamento con le esigenze dell'organizzazione complessiva. Approfondiamo quindi:
Dal punto di vista strettamente economico, ci sono alcune caratteristiche di cui tenere conto. I redditi - dal punto di vista fiscale - sono assimilati a quelli di lavoro dipendente mentre il regime giuridico è quello del lavoro autonomo. L'aliquota Inps per i collaboratori senza altra copertura previdenziale e con obbligo di versamento anche alla gestione Dis-Coll corrisponde al 34,23%. Occorre considerare che due terzi del committente e per un terzo del collaboratore.
Il premio Inail è pari allo 0,404% e anche in questo caso è a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore. L'azienda non deve versare alcun Trattamento di fine rapporto in quando non si tratta un rapporto di lavoro subordinato. Infine, il reddito prodotto è considerato assimilato a quello di lavoro dipendente. L'aliquota Inps per i pensionati o collaboratori con altra copertura previdenziale è invece pari al 24%.
Al lavoratore co.co.co. spetta la Dis-Coll ovvero l'indennità di disoccupazione nel caso in cui abbia perso l'occupazione contro la propria volontà la loro occupazione. Condizioni essenziali sono l'iscrizione alla gestione separata dell'Inps, trovarsi in uno stato di disoccupazione, aver versato almeno 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra il primo gennaio dell'anno precedente la disoccupazione e l'evento stesso.
Il calcolo viene effettuato sulla base del reddito mensile del richiedente che si ottiene dividendo il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati per il numero di mesi di contribuzione o frazione.
Nell'accordo con un contratto co.co.co. non deve essere specificato l'orario di lavoro fisso e continuativo. Non deve esserci alcun assoggettamento al potere organizzativo, direttivo. Il contratto non deve avere a oggetto l'ordinaria attività d'impresa ma caratterizzato da specificità. l collaboratore deve gestire in autonomia le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Norme alla mano, viene prevista l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Per la Corte di Cassazione il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro esprime solo una possibile estrinsecazione del potere di etero-organizzazione, con la parola anche che assume valore esemplificativo.
In tal senso sembra deporre la successiva soppressione dell'inciso a opera della novella cui si è fatto più volte cenno. Del resto - hanno ancora messo nero su bianco i giudici della Cassazione - è stato condivisibilmente rilevato che le modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa sono, nell'attualità della rivoluzione informatica, sempre meno significative anche al fine di rappresentare un reale fattore discretivo tra l'area della autonomia e quella della subordinazione.
In accordo con co.co.co. non devono essere specificati orari di lavoro fissi e ininterrotti. Non ci dovrebbe essere alcuna sottomissione all'autorità dell'organizzazione.