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Quanto puņ durare al massimo un contratto di stage nel 2025?

La durata massima prevista da un contratto di stage 2024 e casi da considerare: quando si puņ sospendere il periodo di durata del contratto

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Quanto puņ durare al massimo un contratt

Il contratto di stage rappresenta uno strumento centrale nel processo di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, rivolgendosi sia a neodiplomati e neolaureati, sia a soggetti svantaggiati e persone con disabilità. Nel 2025, il panorama normativo sui tirocini continua a essere articolato, disciplinato da leggi nazionali, regolamenti regionali e linee guida che costantemente vengono aggiornate per proteggere le parti coinvolte e assicurare una finalità principalmente formativa all'esperienza di stage.

La definizione di durata contratto stage 2025 e delle sue caratteristiche dipende dalla tipologia di tirocinio, dagli obiettivi prefissati e dalla categoria di appartenenza del tirocinante. In aggiunta, le recenti evoluzioni normative hanno rafforzato il sistema di indennità di partecipazione, i limiti numerici di stagisti ospitabili dalle aziende e le regole per la sospensione o l'interruzione del rapporto formativo, definendo tutele precise soprattutto per soggetti deboli come i disoccupati e le persone con disabilità.

Quadro normativo e tipologie di stage nel 2025

Il contratto di stage, anche chiamato tirocinio extracurriculare, è disciplinato in base ad accordi tra tre soggetti: il tirocinante, l’azienda ospitante e un ente promotore accreditato. La presenza di convenzione e progetto formativo individuale è obbligatoria per la validità contrattuale e il rispetto della Legge 148/2025 e delle Linee Guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni.

Esistono diverse declinazioni di tirocinio:

  • Tirocini formativi e di orientamento: rivolti a giovani che abbiano conseguito un titolo di studio da meno di 12 mesi. Destinati soprattutto a neodiplomati e neolaureati, questi stage possono durare sino a 6 mesi.
  • Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo: pensati per soggetti disoccupati, inoccupati o lavoratori in mobilità; la durata può estendersi fino a 12 mesi, in funzione delle necessità di integrazione professionale nell’azienda e secondo le disposizioni delle Regioni.
  • Tirocini per soggetti svantaggiati e disabili: la normativa (art. 11 legge 68/1999; legge 381/1991) estende la durata fino a 12 mesi per soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, soggetti in trattamento psichiatrico, persone in misure alternative alla detenzione) e a 24 mesi per persone con disabilità. Queste forme sono finalizzate anche al collocamento mirato e possono prevedere convenzioni speciali.

La differenza tra stage curriculare ed extracurriculare:

  • Curricolare: integrato in percorsi di studio (scuole secondarie, università) e regolato dagli stessi; non prevede obbligatoriamente indennità economica.
  • Extracurriculare: svolto indipendentemente dal percorso scolastico, per favorire occupabilità e inserimento professionale; richiede un’indennità minima obbligatoria.

Durata massima contratto di stage 2025: tabelle e casistiche

La durata massima di un contratto di stage nel 2025 si articola secondo le categorie di destinatari e la normativa nazionale e regionale di riferimento. Di seguito uno schema aggiornato secondo linee guida, normativa nazionale e regionali:

Tipologia Durata Massima
Stage formativo e di orientamento 6 mesi
Stage inserimento/reinserimento lavorativo 12 mesi
Stage soggetti svantaggiati 12 mesi
Stage persone con disabilità 24 mesi

È importante ricordare che questi limiti si intendono inclusivi di eventuali proroghe. Una volta raggiunta la durata massima per la rispettiva categoria, il contratto di stage non può essere ulteriormente rinnovato presso la stessa azienda, salvo specifiche deroghe per progetti d’integrazione sociale certificati dalle autorità competenti.

Regole su proroghe, rinnovi e ripetibilità

Le proroghe sono ammesse esclusivamente entro i limiti massimi previsti dalla legge: ad esempio, se in origine si stipula uno stage di 4 mesi, è possibile prorogarlo, ma mai superando i 6 mesi totali per i tirocini di orientamento. Oltre tale limite non sono consentite estensioni presso lo stesso soggetto ospitante.

La ripetibilità dello stage con il medesimo profilo professionale e presso la stessa azienda è generalmente vietata, salvo specifici casi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili. Anche qui, le deroghe sono disciplinate in base a valutazioni individuali dei servizi sociali e del Comitato tecnico regionale.

Sospensione e interruzione contratto di stage: modalità e conseguenze

Il contratto di stage può essere sospeso per cause quali: malattia, infortunio, gravidanza, chiusura aziendale, motivi organizzativi. Le Linee Guida Stato-Regioni del 2017 hanno identificato le seguenti casistiche principali di sospensione "recuperabile":

  • Maternità (astensione obbligatoria)
  • Malattie o infortuni di almeno 30 giorni consecutivi (con certificato medico)
  • Chiusura aziendale di almeno 15 giorni consecutivi

La durata del tirocinio viene allungata di un periodo equivalente alla sospensione, permettendo il recupero delle ore non svolte. È obbligatorio che l’azienda comunichi tempestivamente la sospensione all’ente promotore, sia per motivi assicurativi che per la corretta compilazione del registro presenze.

L'interruzione dello stage, invece, implica la cessazione anticipata e definitiva del percorso formativo ed è consentita:

  • Su decisione motivata e scritta del tirocinante (ad esempio per nuova occupazione)
  • Per scelta dell’azienda in caso di gravi inadempienze del tirocinante o impossibilità di proseguire il percorso
  • Su richiesta congiunta delle parti

Non è richiesto un preavviso da parte del tirocinante. Al termine o in caso di interruzione, viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite fino a quel momento, se almeno il 70% della durata prevista è stato completato.

Compenso minimo, indennità e disciplina economica

La normativa prevede un’indennità di partecipazione obbligatoria, variabile a seconda della Regione di svolgimento e della tipologia di contratto. In linea generale:

  • Per i tirocini extracurriculari: indennità minima di 300 euro mensili (alcune Regioni prevedono minimi superiori; in Emilia Romagna, ad esempio, il minimo è fissato a 450 euro, mentre in Toscana a 600 euro nel 2025). In caso di stage attivati tramite Garanzia Giovani, l’indennità minima può salire a 500 euro.
  • Per i tirocini curriculari: l’indennità resta discrezionale per le aziende, salvo casi specifici indicati dai regolamenti degli Istituti.

L'indennità economica è erogata al raggiungimento di almeno il 70% delle presenze mensili previste dal progetto formativo. In caso di assenza prolungata per motivi giustificati (malattia, maternità, chiusura aziendale), è possibile il recupero delle giornate senza perdita dell’indennità.

Alcune Regioni (ad esempio Lazio e Lombardia) prevedono indennità specifiche e agevolazioni aggiuntive per tirocini per disabili e soggetti svantaggiati, anche con eventuale cumulabilità di altri sussidi o ammortizzatori sociali.

Stage per soggetti svantaggiati e disabili: peculiarità e agevolazioni

La legge 68/1999, il Decreto Legislativo 151/2015 e la Legge 381/1991 regolano la gestione di tirocini per persone disabili e soggetti in condizioni di svantaggio, con il duplice obiettivo di garantire un inserimento graduale e valutare la compatibilità lavorativa tramite un percorso protetto.

Durata e agevolazioni specifiche:

  • Durata fino a 24 mesi per i disabili, con eventuale rinnovo per fasce particolari in base alla tipologia di disabilità e valutazione dei servizi competenti.
  • Quota di riserva: le aziende con più di 15 dipendenti hanno obblighi di assunzione per le categorie protette, che possono anche essere assolti tramite tirocini specifici.
  • Non applicazione di limiti numerici sugli stagisti disabili rispetto al personale aziendale e deroghe alla soglia minima di indennità.
  • Possibilità di stipulare convenzioni con cooperative sociali per l’inserimento di lavoratori fragili (normativa art. 11 legge 68/1999 e art. 14, comma 2, legge 68/1999).

Esistono ulteriori agevolazioni regionali che prevedono misure di sostegno economico e percorsi di orientamento mirato, oltre alla presenza obbligatoria del tutor aziendale e del servizio sociale per monitorare l'inserimento.

Procedura di attivazione del contratto di stage

Per attivare correttamente un contratto di stage è necessario:

  1. Stipulare una convenzione tra azienda ospitante ed ente promotore (università, agenzia per il lavoro, centro per l’impiego).
  2. Redigere un progetto formativo individuale che riporti dati anagrafici di tirocinante e azienda, obiettivi e modalità di svolgimento, periodo, orario, indennità e presenza dei tutor.
  3. Effettuare la comunicazione obbligatoria all’ente regionale preposto e inserire il registro presenze giornaliero.
  4. Garantire la copertura assicurativa INAIL e la polizza di responsabilità civile verso terzi.

Al termine dello stage, l’azienda e il tutor redigono una relazione finale con la valutazione delle competenze acquisite e rilasciano l’attestazione per future opportunità lavorative.

Limiti numerici e orari di lavoro nello stage

Il numero di stagisti accoglibili da un’azienda contemporaneamente dipende dal suo organico:

  • 1 tirocinante per aziende tra 1 e 5 dipendenti
  • 2 tirocinanti tra 6 e 20 dipendenti
  • Massimo 10% dei dipendenti per aziende oltre i 20 dipendenti

L’impegno settimanale dev’essere compreso tra 20 e 40 ore, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di riferimento, mentre possono essere concordate modalità full-time, part-time (verticale/orizzontale) o a turni. Lo stage non costituisce orario di lavoro subordinato ma deve rispettare le regole su riposi e turnazioni, inclusa la fruizione dei giorni festivi o di chiusura aziendale, che comportano sospensione e possibilità di recupero delle ore.

Diritti e tutele dello stagista

Il tirocinio non attribuisce al tirocinante diritti tipici del lavoro subordinato (ferie retribuite, permessi, contributi pensionistici, TFR). Tuttavia sono garantite alcune tutele:

  • Assicurazione contro gli infortuni presso INAIL
  • Polizza responsabilità civile terzi
  • Diritto ad assentarsi per malattia, infortunio o maternità, subito comunicando al tutor aziendale
  • Possibilità di sospendere lo stage per cause sopra descritte senza decadenza dal progetto formativo

Le aziende sono tenute al rispetto della normativa sulla scurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), prevedendo la formazione preliminare sui rischi specifici dell’attività.

Sanzioni, errori frequenti e raccomandazioni

La violazione delle regole relative alle durate massime, alle indennità, ai limiti numerici e all’adeguata supervisione comporta pesanti sanzioni amministrative (tra 1.000 e 6.000 euro di multa) e, nei casi più gravi, il divieto di attivare nuovi tirocini per 12-24 mesi. In presenza di abusi (es. sostituzione dei lavoratori, mansioni non formative, mancanza di convenzione, assenza dei tutor), il tirocinio può essere riqualificato come rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti.

Si segnalano alcuni errori da evitare:

  • Confondere stage con apprendistato
  • Superare i limiti di durata stabiliti per legge
  • Non corrispondere l’indennità minima obbligatoria
  • Ospitare stagisti per mansioni prive di contenuto formativo
  • Mancata comunicazione delle sospensioni e del registro presenze
  • Affidare inadeguato tutoraggio

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