Il contratto di stage rappresenta uno strumento centrale nel processo di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, rivolgendosi sia a neodiplomati e neolaureati, sia a soggetti svantaggiati e persone con disabilità. Nel 2025, il panorama normativo sui tirocini continua a essere articolato, disciplinato da leggi nazionali, regolamenti regionali e linee guida che costantemente vengono aggiornate per proteggere le parti coinvolte e assicurare una finalità principalmente formativa all'esperienza di stage.
La definizione di durata contratto stage 2025 e delle sue caratteristiche dipende dalla tipologia di tirocinio, dagli obiettivi prefissati e dalla categoria di appartenenza del tirocinante. In aggiunta, le recenti evoluzioni normative hanno rafforzato il sistema di indennità di partecipazione, i limiti numerici di stagisti ospitabili dalle aziende e le regole per la sospensione o l'interruzione del rapporto formativo, definendo tutele precise soprattutto per soggetti deboli come i disoccupati e le persone con disabilità.
Il contratto di stage, anche chiamato tirocinio extracurriculare, è disciplinato in base ad accordi tra tre soggetti: il tirocinante, l’azienda ospitante e un ente promotore accreditato. La presenza di convenzione e progetto formativo individuale è obbligatoria per la validità contrattuale e il rispetto della Legge 148/2025 e delle Linee Guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni.
Esistono diverse declinazioni di tirocinio:
La differenza tra stage curriculare ed extracurriculare:
La durata massima di un contratto di stage nel 2025 si articola secondo le categorie di destinatari e la normativa nazionale e regionale di riferimento. Di seguito uno schema aggiornato secondo linee guida, normativa nazionale e regionali:
Tipologia | Durata Massima |
Stage formativo e di orientamento | 6 mesi |
Stage inserimento/reinserimento lavorativo | 12 mesi |
Stage soggetti svantaggiati | 12 mesi |
Stage persone con disabilità | 24 mesi |
È importante ricordare che questi limiti si intendono inclusivi di eventuali proroghe. Una volta raggiunta la durata massima per la rispettiva categoria, il contratto di stage non può essere ulteriormente rinnovato presso la stessa azienda, salvo specifiche deroghe per progetti d’integrazione sociale certificati dalle autorità competenti.
Le proroghe sono ammesse esclusivamente entro i limiti massimi previsti dalla legge: ad esempio, se in origine si stipula uno stage di 4 mesi, è possibile prorogarlo, ma mai superando i 6 mesi totali per i tirocini di orientamento. Oltre tale limite non sono consentite estensioni presso lo stesso soggetto ospitante.
La ripetibilità dello stage con il medesimo profilo professionale e presso la stessa azienda è generalmente vietata, salvo specifici casi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili. Anche qui, le deroghe sono disciplinate in base a valutazioni individuali dei servizi sociali e del Comitato tecnico regionale.
Il contratto di stage può essere sospeso per cause quali: malattia, infortunio, gravidanza, chiusura aziendale, motivi organizzativi. Le Linee Guida Stato-Regioni del 2017 hanno identificato le seguenti casistiche principali di sospensione "recuperabile":
La durata del tirocinio viene allungata di un periodo equivalente alla sospensione, permettendo il recupero delle ore non svolte. È obbligatorio che l’azienda comunichi tempestivamente la sospensione all’ente promotore, sia per motivi assicurativi che per la corretta compilazione del registro presenze.
L'interruzione dello stage, invece, implica la cessazione anticipata e definitiva del percorso formativo ed è consentita:
Non è richiesto un preavviso da parte del tirocinante. Al termine o in caso di interruzione, viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite fino a quel momento, se almeno il 70% della durata prevista è stato completato.
La normativa prevede un’indennità di partecipazione obbligatoria, variabile a seconda della Regione di svolgimento e della tipologia di contratto. In linea generale:
L'indennità economica è erogata al raggiungimento di almeno il 70% delle presenze mensili previste dal progetto formativo. In caso di assenza prolungata per motivi giustificati (malattia, maternità, chiusura aziendale), è possibile il recupero delle giornate senza perdita dell’indennità.
Alcune Regioni (ad esempio Lazio e Lombardia) prevedono indennità specifiche e agevolazioni aggiuntive per tirocini per disabili e soggetti svantaggiati, anche con eventuale cumulabilità di altri sussidi o ammortizzatori sociali.
La legge 68/1999, il Decreto Legislativo 151/2015 e la Legge 381/1991 regolano la gestione di tirocini per persone disabili e soggetti in condizioni di svantaggio, con il duplice obiettivo di garantire un inserimento graduale e valutare la compatibilità lavorativa tramite un percorso protetto.
Durata e agevolazioni specifiche:
Esistono ulteriori agevolazioni regionali che prevedono misure di sostegno economico e percorsi di orientamento mirato, oltre alla presenza obbligatoria del tutor aziendale e del servizio sociale per monitorare l'inserimento.
Per attivare correttamente un contratto di stage è necessario:
Al termine dello stage, l’azienda e il tutor redigono una relazione finale con la valutazione delle competenze acquisite e rilasciano l’attestazione per future opportunità lavorative.
Il numero di stagisti accoglibili da un’azienda contemporaneamente dipende dal suo organico:
L’impegno settimanale dev’essere compreso tra 20 e 40 ore, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di riferimento, mentre possono essere concordate modalità full-time, part-time (verticale/orizzontale) o a turni. Lo stage non costituisce orario di lavoro subordinato ma deve rispettare le regole su riposi e turnazioni, inclusa la fruizione dei giorni festivi o di chiusura aziendale, che comportano sospensione e possibilità di recupero delle ore.
Il tirocinio non attribuisce al tirocinante diritti tipici del lavoro subordinato (ferie retribuite, permessi, contributi pensionistici, TFR). Tuttavia sono garantite alcune tutele:
Le aziende sono tenute al rispetto della normativa sulla scurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), prevedendo la formazione preliminare sui rischi specifici dell’attività.
La violazione delle regole relative alle durate massime, alle indennità, ai limiti numerici e all’adeguata supervisione comporta pesanti sanzioni amministrative (tra 1.000 e 6.000 euro di multa) e, nei casi più gravi, il divieto di attivare nuovi tirocini per 12-24 mesi. In presenza di abusi (es. sostituzione dei lavoratori, mansioni non formative, mancanza di convenzione, assenza dei tutor), il tirocinio può essere riqualificato come rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti.
Si segnalano alcuni errori da evitare: