Secondo la sentenza 2020 del tribunale di Verona, l'avviso di giacenza che viene lasciato al destinatario deve riportare dove è stata lasciata la raccomandata, altrimenti la stessa risulta nulla. Il Tribunale di Verona che ha stabilito che la raccomandata per dirsi effettivamente lasciata e valida, a prescindere dalla presenza o meno del destinatario che la riceve, deve indicare il luogo di deposito del plico.
La consegna di raccomandate postali, soprattutto negli ultimi mesi dominati dall’emergenza coronavirus, ha creato non poco caos e problemi, tanto che l’Antitrust ha anche multato Poste Italiane per procedure scorrette. A causa dell’emergenza coronavirus, infatti, Poste Italiane si è adeguata alla situazione stabilendo che la consegna di raccomandate, multe, assicurate e notifiche di atti giudiziari potesse avvenire anche senza la firma del destinatario.
In pratica, il postino, una volta arrivato all’indirizzo di spedizione della raccomandata, si assicura che il destinatario sia presente e appone la sua firma lasciando poi il plico nella cassetta delle lettere. Nel caso in cui il destinatario non sia presente, il destinatario viene messo al corrente della raccomandata con un avviso di giacenza. Vediamo qual è la nuova sentenza del tribunale su raccomandate nulle.
L'avviso di giacenza che viene lasciato al destinatario deve indicare dove è stata lasciata la raccomandata, altrimenti la stessa risulta nulla: è questa la sentenza 2020 del Tribunale di Verona che ha stabilito che la raccomandata per dirsi effettivamente lasciata e valida, a prescindere dalla presenza o meno del destinatario che la riceve, deve indicare il luogo di deposito del plico.
Il motivo per cui il Tribunale di Verona si è espresso sulla necessità di indicare il luogo di deposito del plico relativo alla consegna di raccomandate è che, soprattutto dall’inizio dell’emergenza coronavirus, per evitare contatti con le persone destinatarie di raccomandate, molti postini lasciavano e lasciano il plico nella cassetta delle lettere o per esempio davanti alla porta di casa del destinatario della raccomandata, procedure per cui, il Tribunale di Verona, ha riscontrato dei vizi.
Secondo un giudice del tribunale di Verona, non basta lasciare il plico nella cassetta postale e sotto la porta del destinatario per considerare la raccomandata consegnata e valida.
E’, infatti, necessario riportare anche in maniera dettagliata e precisa tutte le fasi della notifica (accertamento della presenza del destinatario o di altri soggetti abilitati alla sua ricezione, immissione del plico nella cassetta della posta, firma dell’operatore postale invece di quella del destinatario sui documenti, attestazione delle modalità di recapito), comprese: modalità di identificazione dell’interlocutore dell’agente postale;
luogo esatto dove è stato lasciato il plico.
Se il postino, dunque, non indica precisato, nell’avviso di ricevimento compilato, il luogo di deposito la raccomandata si considera nulla.