Il premio di produttività rappresenta un elemento retributivo significativo nella contrattazione collettiva, configurandosi come un compenso supplementare alla retribuzione base corrisposto ai lavoratori dipendenti al raggiungimento o superamento di specifici obiettivi di produttività stabiliti dall'azienda.
Questo incentivo economico non è uniforme o fisso per tutti i lavoratori, ma varia da impresa a impresa, essendo determinato attraverso la contrattazione aziendale in funzione delle specifiche esigenze organizzative e produttive. Va sottolineato che non tutti i contratti collettivi contemplano il premio di produttività e le metodologie di calcolo differiscono significativamente tra le diverse realtà imprenditoriali.
La normativa vigente conferma che il premio di produttività è effettivamente previsto dal contratto collettivo nazionale del settore calzaturiero. Questo significa che tutti i lavoratori e le lavoratrici assunti con contratto calzaturiero hanno diritto a ricevere in busta paga, nei tempi prestabiliti, un importo aggiuntivo correlato ai risultati conseguiti nell'attività lavorativa.
Nel settore calzaturiero, il premio di produttività rappresenta un elemento strategico per la competitività aziendale, fungendo da stimolo per la salvaguardia dell'occupazione e per il miglioramento delle performance. Si configura come un efficace sistema di incentivazione e fidelizzazione dei dipendenti che, valorizzati secondo criteri meritocratici, sono motivati a migliorare costantemente le proprie prestazioni, con evidenti ricadute positive sulla produttività, competitività e organizzazione dell'impresa.
Il premio di produttività viene determinato a livello aziendale attraverso la contrattazione di secondo livello. L'importo varia in funzione di parametri oggettivamente misurabili quali:
Questi indicatori devono essere verificabili in modo obiettivo, anche attraverso l'istituzione di appositi comitati paritetici che garantiscano la corretta valutazione dei risultati raggiunti.
Se riconosciuto, il premio di produttività viene generalmente erogato nell'anno successivo a quello di riferimento, salvo eventuali anticipazioni basate sugli andamenti tendenziali. La corresponsione avviene tipicamente nel periodo estivo o in concomitanza con l'erogazione della tredicesima mensilità durante il periodo natalizio.
Un esempio concreto di applicazione del premio di produttività nel settore calzaturiero è rappresentato dall'integrativo regionale dell'Emilia Romagna. Secondo quanto stabilito dall'accordo rinnovato e sottoscritto il 24 maggio 2023, è prevista l'erogazione del Premio di Produttività Regionale con la busta paga di luglio 2025.
Il premio regionale variabile per il 2025 viene calcolato in base a parametri specifici:
Questa strutturazione permette di adattare il premio alle effettive performance aziendali, rendendo l'incentivo economico direttamente proporzionale ai risultati conseguiti.
Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) prevede diverse modalità di erogazione del premio di produttività:
Premio variabile detassato: questa modalità prevede la misurazione degli indicatori di performance e consente l'applicazione della detassazione agevolata.
Premio certo a importo fisso: il CCRL non impone alle imprese il sistema retributivo variabile basato sulla misurazione degli indicatori. Le aziende possono optare per l'erogazione di un premio annuo di importo fisso, non influenzato dall'andamento dell'impresa.
Va sottolineato che il corrispettivo dovuto in caso di premio fisso è maggiorato rispetto a quello variabile. Questa maggiorazione ha lo scopo di:
È importante evidenziare che applicando la procedura di misurazione dei parametri, l'azienda può non erogare il premio qualora non vengano raggiunti gli obiettivi indicati, introducendo così un elemento di reale correlazione tra risultati e incentivi economici.
Un aspetto particolarmente vantaggioso del premio di produttività è rappresentato dal regime fiscale agevolato. La legge di bilancio per il 2025 (n. 207/2024) ha confermato la riduzione dell'imposta sostitutiva dal 10% al 5% sui premi di produttività. Tale misura, inserita all'art. 1 comma 385, avrà vigenza anche per il 2026 e 2027.
Per poter beneficiare della tassazione agevolata, devono sussistere determinate condizioni:
Il limite annuo dell'imponibile ammesso all'agevolazione fiscale è pari a 3.000 euro lordi, che viene elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
L'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'obiettivo fissato per l'erogazione dei premi di produttività in un gruppo di imprese deve essere raggiunto in ciascuna azienda, non essendo sufficiente il raggiungimento a livello collettivo. Inoltre, è sempre necessario l'accordo sindacale nella definizione degli obiettivi (Risposta a interpello n. 265/2025).
Un'ulteriore possibilità prevista dal CCRL per il settore calzaturiero riguarda la conversione del premio di produttività in servizi di welfare o contributi previdenziali. Nel CCRL sono presenti due discipline distinte:
In entrambi i casi, il lavoratore ottiene un beneficio in natura con valore maggiorato del 10% rispetto all'importo convertito, rappresentando così un'opportunità vantaggiosa sia per il dipendente che per l'azienda.