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Regole e funzionamento premio produttività contratto calzaturiero CCNL 2025

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Quando e come viene assegnato il premio produttività nel contratto calzaturiero 2025: regole in vigore e chiarimenti
Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Regole e funzionamento premio produttività contratto calzaturiero CCNL 2025

Il premio di produttività rappresenta un elemento retributivo significativo nella contrattazione collettiva, configurandosi come un compenso supplementare alla retribuzione base corrisposto ai lavoratori dipendenti al raggiungimento o superamento di specifici obiettivi di produttività stabiliti dall'azienda.

Questo incentivo economico non è uniforme o fisso per tutti i lavoratori, ma varia da impresa a impresa, essendo determinato attraverso la contrattazione aziendale in funzione delle specifiche esigenze organizzative e produttive. Va sottolineato che non tutti i contratti collettivi contemplano il premio di produttività e le metodologie di calcolo differiscono significativamente tra le diverse realtà imprenditoriali. 

Meccanismo di funzionamento del premio di produttività nel CCNL calzaturiero 2025

La normativa vigente conferma che il premio di produttività è effettivamente previsto dal contratto collettivo nazionale del settore calzaturiero. Questo significa che tutti i lavoratori e le lavoratrici assunti con contratto calzaturiero hanno diritto a ricevere in busta paga, nei tempi prestabiliti, un importo aggiuntivo correlato ai risultati conseguiti nell'attività lavorativa.

Nel settore calzaturiero, il premio di produttività rappresenta un elemento strategico per la competitività aziendale, fungendo da stimolo per la salvaguardia dell'occupazione e per il miglioramento delle performance. Si configura come un efficace sistema di incentivazione e fidelizzazione dei dipendenti che, valorizzati secondo criteri meritocratici, sono motivati a migliorare costantemente le proprie prestazioni, con evidenti ricadute positive sulla produttività, competitività e organizzazione dell'impresa.

Il premio di produttività viene determinato a livello aziendale attraverso la contrattazione di secondo livello. L'importo varia in funzione di parametri oggettivamente misurabili quali:

  • Produttività
  • Redditività
  • Qualità del prodotto
  • Efficienza operativa
  • Capacità di innovazione

Questi indicatori devono essere verificabili in modo obiettivo, anche attraverso l'istituzione di appositi comitati paritetici che garantiscano la corretta valutazione dei risultati raggiunti.

Se riconosciuto, il premio di produttività viene generalmente erogato nell'anno successivo a quello di riferimento, salvo eventuali anticipazioni basate sugli andamenti tendenziali. La corresponsione avviene tipicamente nel periodo estivo o in concomitanza con l'erogazione della tredicesima mensilità durante il periodo natalizio.

Integrativo regionale Emilia Romagna, un esempio applicativo

Un esempio concreto di applicazione del premio di produttività nel settore calzaturiero è rappresentato dall'integrativo regionale dell'Emilia Romagna. Secondo quanto stabilito dall'accordo rinnovato e sottoscritto il 24 maggio 2023, è prevista l'erogazione del Premio di Produttività Regionale con la busta paga di luglio 2025.

Il premio regionale variabile per il 2025 viene calcolato in base a parametri specifici:

  • Fatturato caratteristico del 2024 (depurato dall'inflazione) rapportato al numero medio di dipendenti dell'anno 2024
  • Ore effettivamente lavorate dall'insieme dei lavoratori dell'impresa nel 2024 rispetto alle ore lavorabili dagli stessi nell'anno 2024

Questa strutturazione permette di adattare il premio alle effettive performance aziendali, rendendo l'incentivo economico direttamente proporzionale ai risultati conseguiti.

Opzioni di erogazione del premio, variabile o fisso

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) prevede diverse modalità di erogazione del premio di produttività:

Premio variabile detassato: questa modalità prevede la misurazione degli indicatori di performance e consente l'applicazione della detassazione agevolata.

Premio certo a importo fisso: il CCRL non impone alle imprese il sistema retributivo variabile basato sulla misurazione degli indicatori. Le aziende possono optare per l'erogazione di un premio annuo di importo fisso, non influenzato dall'andamento dell'impresa.

Va sottolineato che il corrispettivo dovuto in caso di premio fisso è maggiorato rispetto a quello variabile. Questa maggiorazione ha lo scopo di:

  • Rendere indenne il dipendente dagli effetti della scelta aziendale di non effettuare la misurazione della produttività
  • Compensare il prelievo fiscale ordinario progressivo applicato al premio fisso, evitando che il lavoratore percepisca un emolumento netto inferiore rispetto a un dipendente di un'impresa che misura gli indicatori e può detassare il premio variabile

È importante evidenziare che applicando la procedura di misurazione dei parametri, l'azienda può non erogare il premio qualora non vengano raggiunti gli obiettivi indicati, introducendo così un elemento di reale correlazione tra risultati e incentivi economici.

Regime fiscale agevolato, detassazione al 5%

Un aspetto particolarmente vantaggioso del premio di produttività è rappresentato dal regime fiscale agevolato. La legge di bilancio per il 2025 (n. 207/2024) ha confermato la riduzione dell'imposta sostitutiva dal 10% al 5% sui premi di produttività. Tale misura, inserita all'art. 1 comma 385, avrà vigenza anche per il 2026 e 2027.

Per poter beneficiare della tassazione agevolata, devono sussistere determinate condizioni:

  • Le somme devono essere erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali
  • La corresponsione deve essere legata a incrementi di produttività misurabili
  • Il deposito degli accordi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 5 del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016
  • Il reddito da lavoro dipendente privato dell'anno precedente non deve essere stato superiore a 80.000 euro

Il limite annuo dell'imponibile ammesso all'agevolazione fiscale è pari a 3.000 euro lordi, che viene elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'obiettivo fissato per l'erogazione dei premi di produttività in un gruppo di imprese deve essere raggiunto in ciascuna azienda, non essendo sufficiente il raggiungimento a livello collettivo. Inoltre, è sempre necessario l'accordo sindacale nella definizione degli obiettivi (Risposta a interpello n. 265/2025).

Opzione welfare e previdenza complementare

Un'ulteriore possibilità prevista dal CCRL per il settore calzaturiero riguarda la conversione del premio di produttività in servizi di welfare o contributi previdenziali. Nel CCRL sono presenti due discipline distinte:

  • Conversione in previdenza complementare: applicabile a tutte le imprese, permette al lavoratore di convertire il premio di risultato variabile maturato in contribuzione da versare al Fondo FONTE (fondo di previdenza complementare di categoria)
  • Opzione Welfare: applicabile solo alle imprese che hanno predisposto questa opzione, consente al dipendente di convertire fino al 50% del premio variabile maturato in servizi di welfare, scegliendo tra i beni o servizi messi a disposizione dal datore di lavoro

In entrambi i casi, il lavoratore ottiene un beneficio in natura con valore maggiorato del 10% rispetto all'importo convertito, rappresentando così un'opportunità vantaggiosa sia per il dipendente che per l'azienda.