L'istituto della reperibilità nel contratto elettrico CCNL 2025 serve per garantire la continuità del servizio e rispondere alle esigenze aziendali in caso di urgenze e necessità.
La reperibilità nel settore elettrico è un istituto contrattuale che prevede la disponibilità del lavoratore a essere rintracciabile al di fuori del normale orario di lavoro per intervenire prontamente in caso di necessità operative. Il lavoratore reperibile deve fornire all'azienda i recapiti necessari per essere contattato rapidamente e, in caso di chiamata, deve presentarsi sul luogo di intervento nel più breve tempo possibile.
Secondo quanto stabilito dal CCNL elettrico 2025, l'azienda può richiedere al dipendente di rendersi reperibile attraverso una comunicazione scritta, definendo le modalità e i periodi di reperibilità in base alle esigenze di servizio.
Il contratto elettrico prevede diverse forme di articolazione della reperibilità:
A livello aziendale possono essere previste anche forme di reperibilità per frazioni della giornata lavorativa, con articolazioni settimanali differenti, previa definizione mediante accordo con le organizzazioni sindacali competenti.
Il CCNL elettrico 2025 stabilisce specifici compensi per i lavoratori che svolgono servizio di reperibilità. Per ogni giornata di effettivo espletamento di tale servizio, al lavoratore spetta un'indennità nelle seguenti misure:
Per i lavoratori appartenenti al gruppo A e Quadri, sono mantenuti gli importi maggiori dell'indennità di reperibilità, ove esistenti, nelle seguenti misure: giornaliera feriale €14,98; sesto giorno €36,01; festivo €60,08.
Le prestazioni effettuate durante la reperibilità, oltre il normale orario di lavoro, vengono compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne o festive, a seconda dei casi).
Il contratto prevede trattamenti aggiuntivi per tenere conto degli adempimenti complementari imposti al lavoratore reperibile che deve raggiungere il luogo dell'intervento:
Il CCNL elettrico 2025 prevede specifici periodi di permesso retribuito per i lavoratori reperibili chiamati a intervenire nelle ore notturne (tra le 22:00 e le 6:00 del mattino):
Per la valutazione della durata dell'intervento notturno, si considera sia la durata effettiva della prestazione lavorativa, sia il tempo necessario per raggiungere il luogo dell'intervento e quello per il successivo rientro, nella misura convenzionale di un'ora di viaggio.
Inoltre, qualora l'intervallo tra due interventi notturni sia pari o inferiore a 2 ore, l'orario ai fini del calcolo del riposo fisiologico è considerato continuativo. Questa previsione non è cumulabile con analoghe protezioni già esistenti a livello aziendale.
Il CCNL elettrico 2025 prevede anche la "reperibilità speciale", da effettuarsi nelle immediate vicinanze di una diga, secondo quanto prescritto dall'art. 15 del DPR 1° novembre 1959, n. 1363. Per ogni giornata di effettivo espletamento di questo servizio, compete un'indennità in cifra fissa secondo modalità regolate da specifici accordi di secondo livello.
Le parti confermano che, durante il servizio di reperibilità speciale, non sussistono impedimenti alla fruizione del riposo da parte del dipendente nel periodo non impegnato dall'esercizio dell'attività che potrebbe essere chiamato a svolgere.
Il contratto prevede misure per garantire un'adeguata protezione dei lavoratori reperibili qualora il riposo giornaliero, anche considerando i riposi fisiologici già menzionati, risulti comunque inferiore alle 11 ore nelle 24 ore. In questi casi, il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a concorrenza delle 11 ore di riposo giornaliero.
Questi permessi devono essere fruiti preferibilmente mediante la posticipazione dell'orario di lavoro della giornata successiva a quella in cui si è prestato il servizio di reperibilità, e comunque non oltre la settimana successiva all'intervento.
Inoltre, il CCNL 2025 stabilisce che quando l'impegno di reperibilità ordinaria supera una determinata frequenza, si ha diritto a riposi aggiuntivi secondo le seguenti misure: