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Reperibilità contratto elettrico CCNL 2025? Regole in vigore, retribuzione e limiti

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Reperibilità contratto elettrico CCNL 2025: regole attuali, quanto spetta in busta paga, limiti orari e diritti del lavoratore secondo il contratto aggiornato
Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Reperibilità contratto elettrico CCNL 2025? Regole in vigore, retribuzione e lim

L'istituto della reperibilità nel contratto elettrico CCNL 2025 serve per garantire la continuità del servizio e rispondere alle esigenze aziendali in caso di urgenze e necessità. 

Cos'è la reperibilità nel CCNL elettrico 2025

La reperibilità nel settore elettrico è un istituto contrattuale che prevede la disponibilità del lavoratore a essere rintracciabile al di fuori del normale orario di lavoro per intervenire prontamente in caso di necessità operative. Il lavoratore reperibile deve fornire all'azienda i recapiti necessari per essere contattato rapidamente e, in caso di chiamata, deve presentarsi sul luogo di intervento nel più breve tempo possibile.

Secondo quanto stabilito dal CCNL elettrico 2025, l'azienda può richiedere al dipendente di rendersi reperibile attraverso una comunicazione scritta, definendo le modalità e i periodi di reperibilità in base alle esigenze di servizio.

Articolazione della reperibilità

Il contratto elettrico prevede diverse forme di articolazione della reperibilità:

  • Reperibilità settimanale: da contenersi normalmente una settimana su quattro, per 5 giorni, escludendo i giorni di riposo, ferie e festività. In base alle esigenze tecnico-organizzative, possono essere definite anche articolazioni differenti.
  • Reperibilità per singole giornate: può essere richiesta per ciascuna giornata lavorativa, per il sesto giorno della settimana (in aggiunta alla reperibilità settimanale) o per le giornate festive.
  • Reperibilità a periodi alterni: può essere richiesta per periodi superiori a cinque giorni consecutivi.

A livello aziendale possono essere previste anche forme di reperibilità per frazioni della giornata lavorativa, con articolazioni settimanali differenti, previa definizione mediante accordo con le organizzazioni sindacali competenti.

Trattamento economico della reperibilità

Il CCNL elettrico 2025 stabilisce specifici compensi per i lavoratori che svolgono servizio di reperibilità. Per ogni giornata di effettivo espletamento di tale servizio, al lavoratore spetta un'indennità nelle seguenti misure:

  • Giornaliera (orario settimanale in 5 giorni): importo in cifra pari a €13,26
  • Sesto giorno (giornaliera): importo in cifra pari a €30,99
  • Festivo (giornaliera): importo in cifra pari a €51,13

Per i lavoratori appartenenti al gruppo A e Quadri, sono mantenuti gli importi maggiori dell'indennità di reperibilità, ove esistenti, nelle seguenti misure: giornaliera feriale €14,98; sesto giorno €36,01; festivo €60,08.

Le prestazioni effettuate durante la reperibilità, oltre il normale orario di lavoro, vengono compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne o festive, a seconda dei casi).

Trattamenti complementari per gli interventi

Il contratto prevede trattamenti aggiuntivi per tenere conto degli adempimenti complementari imposti al lavoratore reperibile che deve raggiungere il luogo dell'intervento:

  • Viene corrisposto forfettariamente l'equivalente di un'ora di viaggio nel valore del 150%, per considerare il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e quello per il successivo rientro.
  • Se la durata della prestazione è inferiore alle tre ore, il lavoratore ha diritto a percepire un'indennità pari alla retribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario, relativamente al tempo mancante per raggiungere l'ora superiore.
  • Nel caso in cui il lavoratore utilizzi il proprio mezzo per raggiungere la sede di lavoro o il luogo dell'intervento, le spese di viaggio vengono rimborsate con riferimento alle tariffe previste per i "rimborsi spese chilometriche" dagli accordi di secondo livello.

Riposi fisiologici per interventi notturni

Il CCNL elettrico 2025 prevede specifici periodi di permesso retribuito per i lavoratori reperibili chiamati a intervenire nelle ore notturne (tra le 22:00 e le 6:00 del mattino):

  • Per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell'inizio dell'orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa.
  • Per interventi notturni pari o superiori a tre ore e fino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l'intervallo meridiano).
  • Per interventi notturni superiori a 6 ore: ripresa del lavoro il giorno successivo.

Per la valutazione della durata dell'intervento notturno, si considera sia la durata effettiva della prestazione lavorativa, sia il tempo necessario per raggiungere il luogo dell'intervento e quello per il successivo rientro, nella misura convenzionale di un'ora di viaggio.

Inoltre, qualora l'intervallo tra due interventi notturni sia pari o inferiore a 2 ore, l'orario ai fini del calcolo del riposo fisiologico è considerato continuativo. Questa previsione non è cumulabile con analoghe protezioni già esistenti a livello aziendale.

Reperibilità speciale, disciplina per le dighe

Il CCNL elettrico 2025 prevede anche la "reperibilità speciale", da effettuarsi nelle immediate vicinanze di una diga, secondo quanto prescritto dall'art. 15 del DPR 1° novembre 1959, n. 1363. Per ogni giornata di effettivo espletamento di questo servizio, compete un'indennità in cifra fissa secondo modalità regolate da specifici accordi di secondo livello.

Le parti confermano che, durante il servizio di reperibilità speciale, non sussistono impedimenti alla fruizione del riposo da parte del dipendente nel periodo non impegnato dall'esercizio dell'attività che potrebbe essere chiamato a svolgere.

Adeguata protezione e permessi aggiuntivi

Il contratto prevede misure per garantire un'adeguata protezione dei lavoratori reperibili qualora il riposo giornaliero, anche considerando i riposi fisiologici già menzionati, risulti comunque inferiore alle 11 ore nelle 24 ore. In questi casi, il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a concorrenza delle 11 ore di riposo giornaliero.

Questi permessi devono essere fruiti preferibilmente mediante la posticipazione dell'orario di lavoro della giornata successiva a quella in cui si è prestato il servizio di reperibilità, e comunque non oltre la settimana successiva all'intervento.

Inoltre, il CCNL 2025 stabilisce che quando l'impegno di reperibilità ordinaria supera una determinata frequenza, si ha diritto a riposi aggiuntivi secondo le seguenti misure:

  • Oltre 55 giorni di impegno in reperibilità in un semestre: 1 giorno di riposo
  • Oltre 60 giorni di impegno in reperibilità in un semestre: 1 giorno e mezzo di riposo
  • Oltre 65 giorni di impegno in reperibilità in un semestre: 2 giorni di riposo