Stando a quanto previsto dalle regole in vigore, il Contratto Università e Ricerca 2022 prevede la reperibilità ma non per tutti coloro che vengono assunti con questa tipologia di contratto. Vale, infatti, esclusivamente per coloro che devono garantire continuità di determinati servizi, come servizi informatici e telematici di interesse generale dell'Ateneo in cui si presta servizio. Per docenti universitari e ricercatori non esiste, invece, obbligo reperibilità.
Il Contratto Università e Ricerca 2022 si applica al personale, a tempo indeterminato e determinato, degli atenei e delle altre istituzioni universitarie statali, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie e l’Istituto universitario di scienze motorie (IUSM) di Roma, ed è regolato e gestito dal Ministero dell’Università, prevedendo norme specifiche relative a Livelli di inquadramento professionale universitario e relative retribuzioni, ferie e permessi, malattie e licenziamenti, ecc.
Vediamo se il Contratto Università e Ricerca prevede la reperibilità e come funziona la reperibilità del contratto Università e Ricerca 2022.
Reperibilità Contratto Università e Ricerca 2022 c’è o no
La reperibilità è un istituto che prevede la facoltà da parte di datori di lavoro o enti di chiedere ai dipendenti di rendersi disponibile, al di fuori del normale orario di lavoro, per rispondere ad un’eventuale chiamata dopo aver svolto la dovuta prestazione lavorativa.
Stando alle regole in vigore, il Contratto Università e Ricerca 2022 prevede la reperibilità ma non c’è per tutti coloro che vengono assunti con questa tipologia di contratto.
La reperibilità nel contratto Università e Ricerca non vale per tutti i lavoratori inquadrati con questo Ccnl ma esclusivamente per coloro che devono garantire continuità di determinati servizi, come servizi informatici e telematici di interesse generale dell'Ateneo in cui si presta servizio. Dunque, la reperibilità nel Contratto Università e Rcierca vale per i tecnici.
Per docenti universitari e ricercatori non esiste alcun obbligo di reperibilità. Nessun obbligo di reperbilità neppure per gli impiegati. Non è loro obbligo, infatti, rendersi disponibili ogni qualvolta si voglia reperire qualche informazione in più al di fuori del normale orario di lavoro previsto da Ccnl.
La reperibilità, essendo una condizione che può provocare disagi al lavoratore, prevede specifici limiti per la tutela del benessere psicofisico del lavoratore. Il contratto Università e Ricerca prevede che ogni lavoratore non possa prestare lavoro in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte nei giorni festivi nell’arco di un mese e deve avere una durata massima di 12 ore.
Inoltre, i lavoratori in regime di reperibilità hanno diritto a percepire una indennità che viene calcolata con determinate maggiorazioni in relazione allo stipendio che ogni lavoratore con contratto Università e Rcierca percepisce. La reperibilità si può richiedere al lavoratore esclusivamente per servizi che richiedono interventi di urgenza o per esigenze imprevedibili che non possono essere svolti in altro modo e su altre forme di articolazione dell'orario di lavoro.
Il dipendente che presta servizio in reperibilità ha diritto, per un massimo di tre ore di reperibilità, alla retribuzione prevista per le prestazioni orarie aggiuntive all'orario di lavoro ordinario con calcolo dell'aliquota valida per la maggiorazione del lavoro straordinario. In alternativa, il dipendente che è stato reperibile può decidere di usare le ore accumulate per reperibilità come riposi compensativi.
Per chi svolge prestazioni di lavoro in reperibilità superiori alle tre ore o svolte in orario notturno, vale solo la possibilità di fruire del relativo riposo compensativo.