Reperibilità sul lavoro, cosa succede se datore lavoro e azienda non mi trovano. Rischi e conseguenze

Per definizione la reperibilità sul lavoro trova applicazione solo nelle ore o nelle giornate al di fuori di quelle ordinarie e soltanto per essenziali e indifferibili necessità.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Reperibilità sul lavoro, cosa succede se

Uno degli strumenti più dibattuti nel mondo del lavoro è quello della reperibilità. Si tratta dell'istituto in base a cui il dipendente manifesta la sua disponibilità a essere contattato dal datore di lavoro per svolgere una mansione al di fuori del proprio orario.

Succede ad esempio per coprire un turno per l'esigenza non prevedibile di un collega. Proprio la sua incertezza è uno dei tratti distintivi, associato all'indispensabilità del datore di garantire la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Ci sono insomma diverse ragioni per affidarsi alla reperibilità che è in qualche modo un patto tra la parti con il lavoratore assicura la disponibilità e il datore che garantisce un supplemento di stipendio.

Per definizione trova applicazione solo nelle ore o nelle giornate al di fuori di quelle ordinarie e soltanto per essenziali e indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso altre forme di organizzazione del lavoro o di distribuzione degli orari tra i dipendenti.

Ma quali sono le conseguenza a cui va incontro il lavoratore che manifesta la propria disponibilità ma è poi irreperibile? Quali sono le conseguenze a cui va incontro. Lo vediamo in questo articolo tra

  • Cosa succede se datore lavoro e azienda non mi trovano nonostante la reperibilità
  • Reperibilità sul lavoro, rischi e conseguenze se non mi trova

Cosa succede se datore lavoro e azienda non mi trovano nonostante la reperibilità

Occorre sfogliare con attenzione il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato per conoscere le regole sul funzionamento della reperibilità nel lavoro.

Scopriamo innanzitutto la presenza di un'ampia varietà di Ccnl tra Edilizia e Legno, Chimica, Terziario e Servizi, Agricoltura e Allevamento, Poligrafici e Spettacolo, Dirigenti Settore Privato, Meccanici, Alimentari, Turismo, Enti e Istituzioni Private, Tessili, Credito ed Assicurazioni, Trasporti, Marittimi, Enti Pubblici. In seconda battuta che, nonostante le particolarità, ci sono alcuni punti in comune.

Ad esempio nel caso in cui il dipendente dovesse essere chiamato a tornare in ufficio o in azienda, le ore di lavoro sono conteggiate come extra. I contratti fissano anche il periodo massimo su base mensile o settimanale di ricorso alla reperibilità e rinviano alla programmazione interna l'organizzazione dei turni, da comunicare con sufficiente preavviso ai dipendenti.

Situazioni soggettive a parte e tenendo delle mansioni assegnate, tutti i lavoratori possono essere coinvolti nei turni di reperibilità.

In linea di massima sono esclusi il personale amministrativo per via dei compiti svolti che sono appunti quelli di amministrazioni, le donne in gravidanza e fino al primi anni di vita del bambino per via della delicatezza della situazione e il personale con disabilità sulla base delle disposizioni in vigore.

Il lavoratore in reperibilità è tenuto ad attivarsi immediatamente in caso di chiamata per far fronte all'intervento. Lo deve fare in un tempo congruo in modo da raggiungere il l'azienda, l'ufficio o il luogo in cui è richiesta la sua presenza.

Ma cosa succede se non risponde ovvero se il datore lo trova e non riesce a contattarlo? Va incontro a possibili sanzioni disciplinari.

Reperibilità sul lavoro, rischi e conseguenze se non mi trova

Secondo quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la reperibilità attiva, essendo equiparata all'ordinaria attività lavorativa, deve essere retribuita come tale. In pratica le ore di reperibilità si aggiunge a quelle ordinarie e devono essere considerate per il calcolo dello stipendio.

Nel caso in cui il dipendente non si renda disponibile ovvero sia irraggiungibile nonostante l'organizzazione dei turni di reperibilità si configura una mancanza.

In ordine di gravità, le sanzioni che il datore può applicare sono il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa, la sospensione dal servizio e dallo stipendio, il trasferimento, il licenziamento. Ma naturalmente la decisione deve essere commisurata all'azione contestata al lavoratore.