Quando un pedone non cammina su marciapiede ma lungo una strada, soprattutto se fuori dai centri abitati, la responsabilità di un eventuale investimento non è esclusivamente del conducente dell’auto che investe il pedone dovendo anche quest’ultimo rispettare precise regole e si verifica il concorso di colpa.
Di chi è la responsabilità se auto investe pedone che cammina fuori dal marciapiede? Quando si frequenta la scuola guida tra i primi insegnamenti spesso ripetuti c’è quello relativo al pedone che ha sempre ragione, o meglio, dovrebbe. Non è vero, infatti, che il pedone ha sempre ragione se si verificano incidenti che lo coinvolgono perché anche per i pedoni, al pari di auto e altri veicoli, sono previste regole che se non vengono rispettate comportano rischi e sanzioni per il pedone stesso.
Vediamo cosa succede se auto investe pedone che cammina fuori dal marciapiede, lungo lato strada.
Uno dei principali casi in cui il pedone ha la responsabilità di incidenti è quello di non camminare sul marciapiede ma lungo la strada. Stando a quanto previsto dalle norme in vigore, il guidatore dell’auto che investe il pedone che cammina per strada e non sul marciapiede non è completamente responsabile dell’incidente e in tali casi si realizza un concorso di colpa, situazione che si aggrava nel caso in cui il pedone cammina per strada su strade provinciali, dove in realtà la circolazione a piedi è regolata da norme specifiche.
La legge prevede, infatti, che i pedoni debbano rispettare precisi percorsi su cui camminare ed evitarne altri. Non si cammina per strada, non si cammina su piste ciclabili, non si cammina su strade provinciali, statali e autostrade.
I pedoni che camminano fuori dal marciapiede lungo strade fuori dai centri abitati devono procedere in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi e se il pedone non rispetta questa regola non significa che l’automobilista non sia responsabile dell’eventuale incidente che avviene.
E’ vero, infatti, che il pedone deve rispettare quanto previsto, ma è anche vero che l’automobilista, dal canto suo, soprattutto in determinati orari, cioè la sera, e in particolare condizioni climatiche, per esempio nel caso di pioggia, deve prestare più attenzione e prudenza del solito per evitare problemi e garantire la sicurezza delle persone, sia eventualmente a piedi sia in macchina.
Se, dunque, l’automobilista riesce a dimostrare la colpa del pedone nell’incidente, verificandosi un concorso di colpa, il conducente dell’auto che investe pedone che cammina per strada fuori dal marciapiede non è tenuto, come previsto dal Codice Civile, al risarcimento dei danni causati al pedone.
La legge prevede, infatti, che il conducente di auto o di altri veicoli che causa danni a persone o a cose con il proprio mezzo debba rispettare l’obbligo di risarcire i danni ad eccezione del caso di dimostrare di aver fatto di tutto per evitare l’incidente e di non essere mero responsabile dell’accaduto.
Nel caso di pedone investito da auto per strada fuori dal marciapiede, il rischio è quello di non ottenere alcun risarcimento danni da conducente dell’auto, pur essendo il pedone colui che ovunque si trovi ha diritto di precedenza. Ma se si tratta di incidenti causati da improvvisi o imprevedibili comportamenti del pedone che l’automobilista non fa in tempo a prevedere, allora la situazione risulta del tutto diversa.