Il Timbro Digitale è un nuovo tipo di verbale da creare con una funzionalità sviluppata all'interno della procedura CIC per la gestione delle revisioni di invalidità civile. In pratica è la chiave per la riduzione dei tempi poiché replica il verbale di revisione scaduto, aggiungendo una nuova data per la revisione.
Chiedere la revisione dell'invalidità civile è adesso diventato più facile. In sintonia con la strategia di semplificazione dei rapporti con gli iscritti, l'Istituto di previdenza introduce lo strumento del timbro digitale che rende più snella la procedura amministrativa in sinergia.
Un ruolo centrale, come emerge dalla comunicazione ufficiale dell'Inps, è ricoperto delle Asl. Vediamo quindi:
Sulla base di quanto chiarito dall'Inps, il Timbro Digitale è un nuovo tipo di verbale da creare con una funzionalità sviluppata all'interno della procedura CIC per la gestione delle revisioni di invalidità civile. In pratica è la chiave per la riduzione dei tempi poiché replica il verbale di revisione scaduto, aggiungendo una nuova data per la revisione.
Essendo una copia, non ci sono differenze con il verbale scaduto e di conseguenza include il giudizio della Commissione medica che ha effettuato il controllo sanitario così come la data di emissione del verbale.
In ogni caso questa possibilità è disponibile solo sulle posizioni di revisione nella procedura CIC e permette di intervenire solo sulla data di revisione se già scaduta. La Commissione medica conserva la facoltà di redigere il nuovo verbale con Timbro Digitale riportando le stesse informazioni del verbale scaduto ma con una nuova data di revisione.
Norme alla mano, l'invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) ha diritto alla pensione di inabilità (con limite di reddito ed età tra 18 e 67 anni) per 13 mensilità e all'esenzione totale dal pagamento del ticket. Nel caso di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi, sono previste 4 fasce con relative agevolazioni:
Infine, nel caso invalidità a una percentuale inferiore ovvero assenza di patologie o riduzione della capacità lavorativa inferiore a un terzo non scatta alcun diritto ad alcun beneficio economico e né sono previste agevolazioni
Differente è invece lo stato di handicap, disciplinato dalla legge 104, che può essere non grave e grave.
Nel primo caso sono previste agevolazioni fiscali per l'eliminazione di barriere architettoniche e per l'acquisto di protesi, ausili e sussidi tecnici informatici, agevolazioni fiscali e spese mediche generiche e di assistenza specifica, agevolazioni fiscali in materia di auto per titolari di patente speciale con ridotte o impedite capacità motorie, detraibilità protesi e ausili e scelta delle priorità tra sedi disponibili e precedenza in sede di trasferimento a domanda per i dipendenti pubblici con invalidità superiore ai due terzi.
Nel secondo si aggiungono agevolazioni fiscali spese sanitarie per persone disabili e familiari, il congedo straordinario retribuito di 2 anni per il familiare della persona con disabilità, i permessi lavorativi per familiari di persone disabili, il prolungamento del congedo parentale per la durata di 3 anni fino all'ottavo anno di età del bambino per il genitore che assista il figlio portatore di handicap grave, agevolazioni fiscali in materia di auto anche per chi non ha patente speciale, i permessi lavorativi per lavoratori disabili, il trasferimento di sede e scelta del lavoro, agevolazioni su successioni e donazioni.