Revoca dimissioni volontarie: come fare

Il lavoratore può chiedere la revoca entro sette giorni dalla data delle dimissioni. Se le dimissioni online sono state presentate in prima persona, bisognerà fare nuovamente l'accesso al portale

Autore: Luigi Mannini
pubblicato il
Revoca dimissioni volontarie: come fare

Cos’è la revoca delle dimissioni volontarie?

Il lavoratore che abbia già presentato le sue dimissioni, in caso di ripensamento, può revocarle, stesso discorso per la rescissione consensuale, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo e con le medesime modalità telematiche con cui sono state rese.

Il Governo Renzi, per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco ha introdotto una nuova procedura di convalida delle dimissioni online. Un processo, quello delle dimissioni, che non è affatto irrevocabile. Anche quando le dimissioni sono volontarie. Cioè quando il lavoratore ha scelto di abbandonare la propria attività a causa di problemi di varia natura.

Anche in questa circostanza, dunque il lavoratore può decidere di tornare sui suoi passi e chiedere la revoca delle dimissioni volontarie. Vedremo in questo articolo come fare e quale è l’iter da seguire per compiere le operazioni in maniera corretta. I lavoratori, dopo la riforma del mercato del lavoro, per potersi dimettere i maniera volontaria, non possono più presentare solo una formale lettera di dimissioni al datore di lavoro, ma devono effettuare anche una procedura telematica per confermare o convalidare le dimissioni stesse.

La nuova procedura per la richiesta di dimissioni, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e per l’eventuale revoca delle dimissioni stesse prevede che il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve:

  • richiedere il codice Pin Inps accedendo al sito dell’Inps;
  • registrarsi al Ministero del Lavoro, accedendo al sito cliclavoro.gov.it.

La richiesta del codice pin richiede qualche giorno di attesa in quanto online si ottiene solo la prima parte del pin, mentre la seconda parte del pin arriva via posta raccomandata all’indirizzo di casa. Poi il lavoratore, in autonomia o con l’assistenza di un soggetto abilitato:

  • deve accedere al sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it e compilare il form on-line per la trasmissione della comunicazione;
  • andare alla pagine dedicata e aprire il form on-line per l’immissione dei dati relativi alla comunicazione di dimissioni o di revoca; inviare il modello.

A quel punto l’apposito modulo verrà trasmesso sia al datore di lavoro che alla Direzione territoriale del lavoro. La nuova procedura di dimissioni online è entrata in vigore dal dodici marzo 2016. Nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al dodici marzo 2016, ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, non è necessario utilizzare la procedura.

Revoca dimissioni volontarie come fare

Prima di tutto va detto e confermato che il lavoratore che si è dimesso, attivando la procedura online, può anche tornare sui propri passi, quindi chiedere la revoca delle dimissioni. Quindi le dimissioni non sono un fatto irrevocabile, anzi. Bisogna sapere anche come fare a la risposta è sì, è possibile la revoca delle dimissioni. Il lavoratore può chiedere la revoca delle dimissioni online entro sette giorni dalla data delle sue dimissioni e più precisamente dalla data di trasmissione. Se si è provveduto a comunicare le proprie dimissioni online in prima persona, bisognerà accedere nuovamente al portale e revocarle. Se invece il lavoratore si è rivolto ad un soggetto abilitato può tornare dallo stesso e chiedere di procedere alla revoca delle dimissioni volontarie presentate. Sempre entro sette giorni. Il modello di dimissioni salvato sarà associato ad un codice identificativo e alla marca temporale. Tali dati saranno richiesti qualora si decidesse di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale già inoltrate, entro i consueti sette giorni dalla comunicazione. Se le parti si accordano per revocare le dimissioni oltre i sette giorni dalla trasmissione del modello telematico, non si dovrà effettuare alcuna comunicazione. La data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro, infatti, è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria. In assenza di comunicazioni, il rapporto di lavoro risulta a tutti gli effetti perdurare ancora. Queste informazioni sono messe a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro che riceveranno notifica delle comunicazioni non seguite da comunicazione obbligatoria.