Revoca patente: come fare ricorso al TAR

Come fare ricorso contro la revoca della patente di guida? Quali sono i casi in cui viene annullata la patente?

Autore: Antonella Tortora
pubblicato il
Revoca patente: come fare ricorso al TAR

Cosa significa revoca patente?

La revoca della patente corrisponde all’annullamento della stessa, viene emanata quando decadono diversi requisiti che si possono concretizzare nella mancanza della capacità fisica e psichica, o nella non idoneità del titolare ai sensi dell’art. 128 oppure, nella carenza dei requisiti morali di cui all’articolo 120 del Codice Stradale e per sopraggiunta sentenza di condanna di cui all’articolo 244 del Codice della Strada per guida sotto l’effetto di droga o alcool ecc.  

Prima o poi, per distrazione o caso fortuito si finisce per inciampare diritti in un’infrazione al Codice Stradale. Capita di essere semplicemente multati per non aver rispettato violazioni “lievi”, in cui si paga la multa e tutto rientra nella normalità. Nello stesso tempo, quando si commetto delle violazioni gravi, come guidare sotto l’effetto di droga o alcool ecc. si rischia la revoca della patente di guida. 

Revoca patente: come fare ricorso al TAR

Cerchiamo di fare chiarezza, valutando attentamente i casi in cui scatta la revoca della patente e come fare ricorso. Secondo quando disposto dalla Prefettura di Padova la patente di guida viene annullata subendo l’effetto della revoca nei seguenti casi, quali:

  • carenza dei requisiti morali ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada;
  • violazione a norme di comportamento al codice della strada ai sensi dei seguenti decreti:
    •  articolo 86/2 violazione per aver utilizzato un veicolo per il servizio di pizza o taxi senza le autorizzazioni previste o con la patente revocata o sospesa;
    • articolo 128/ omessa revisione della patente di guida;
    • articolo 142, violazione per il superamento dei limiti di velocità;
    • articolo 176  disciplina il comportamento durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
    • articolo 179 chiunque circoli con il cronotachigrafo e limitatore di velocità alterato;
    • articolo 218 sanzione accessoria della sospensione della patente.
  • sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 224 del Codice della Strada guida in stato di ebrezza o droga; articolo 9 del Codice della Strada guida per competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi.

Revoca patente per carenza dei requisiti morali

A revocare la patente di guida per mancanza dei requisiti morali ai sensi dell’articolo 120 del Codice della Strada è il Prefetto che emana il provvedimento, notificandolo all’interessato. Le prerogative di tale articoli si riferiscono alle seguenti categorie di persone, quali:

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione ecc.;
  • persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

L’automobilista può fare ricorso entro 30 giorni dalla data certa di avvenuta notifica del provvedimento emesso dal Prefetto, presentando una istanza di opposizione al provvedimento di revoca della patente di guida al Ministro dell’Interno, oppure presentando entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).  

Revoca patente per violazione a norme di comportamento al codice della strada

Il Prefetto emana un provvedimento definitivo di revoca della patente di guida, per le violazioni contenute negli articoli innanzi descritti.  È possibile presentare un ricorso innanzi al Giudice di Pace contro il provvedimento di revoca della patente.

Revoca patente in seguito di sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 224 del Codice della Strada

Il Prefetto sulla base delle sentenze di condanna penale emette la revoca della patente di guida come ulteriore sanzione amministrativa. È consentito presentare ricorso al Giudice di Pace come opposizione all’ordinanza del Prefetto entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento notificato.