La revoca della patente corrisponde all’annullamento della stessa, viene emanata quando decadono diversi requisiti che si possono concretizzare nella mancanza della capacità fisica e psichica, o nella non idoneità del titolare ai sensi dell’art. 128 oppure, nella carenza dei requisiti morali di cui all’articolo 120 del Codice Stradale e per sopraggiunta sentenza di condanna di cui all’articolo 244 del Codice della Strada per guida sotto l’effetto di droga o alcool ecc.
Prima o poi, per distrazione o caso fortuito si finisce per inciampare diritti in un’infrazione al Codice Stradale. Capita di essere semplicemente multati per non aver rispettato violazioni “lievi”, in cui si paga la multa e tutto rientra nella normalità. Nello stesso tempo, quando si commetto delle violazioni gravi, come guidare sotto l’effetto di droga o alcool ecc. si rischia la revoca della patente di guida.
Cerchiamo di fare chiarezza, valutando attentamente i casi in cui scatta la revoca della patente e come fare ricorso. Secondo quando disposto dalla Prefettura di Padova la patente di guida viene annullata subendo l’effetto della revoca nei seguenti casi, quali:
A revocare la patente di guida per mancanza dei requisiti morali ai sensi dell’articolo 120 del Codice della Strada è il Prefetto che emana il provvedimento, notificandolo all’interessato. Le prerogative di tale articoli si riferiscono alle seguenti categorie di persone, quali:
L’automobilista può fare ricorso entro 30 giorni dalla data certa di avvenuta notifica del provvedimento emesso dal Prefetto, presentando una istanza di opposizione al provvedimento di revoca della patente di guida al Ministro dell’Interno, oppure presentando entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).
Il Prefetto emana un provvedimento definitivo di revoca della patente di guida, per le violazioni contenute negli articoli innanzi descritti. È possibile presentare un ricorso innanzi al Giudice di Pace contro il provvedimento di revoca della patente.
Il Prefetto sulla base delle sentenze di condanna penale emette la revoca della patente di guida come ulteriore sanzione amministrativa. È consentito presentare ricorso al Giudice di Pace come opposizione all’ordinanza del Prefetto entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento notificato.