Rimborso connessione Internet data ai dipendenti in smart working fa reddito secondo Agenzia Entrate

Secondo l'Agenzia delle entrate, il rimborso da parte del datore di lavoro non è relativo al solo costo riferibile all'esclusivo interesse del datore di lavoro.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Rimborso connessione Internet data ai di

Dipendenti in smart working, rimborso connessione Internet fa reddito?

Sì, questa spesa rientra nell'imponibile e quindi è soggetta a tassazione al pari dei redditi di lavoro dipendente. Detto in altri termini, non si applica alcuna forma di esenzione fiscale.

Anche per via dell'emergenza prolungata, ma lo smart working ha raggiunto alte percentuali di applicazione nel mondo del lavoro. Inevitabile che una situazione di questo tipo portasse con sé una serie di questioni da affrontare e risolvere.

Non solo quelle relative a cosa può fare e non non può fare il lavoratore. Sotto questo punto di vista, le norme hanno parlato chiaro sin dal primo giorno, prevedendo il medesimo trattamento rispetto ai colleghi in presenza. Le incertezze hanno riguardato anche le questioni fiscali perché il legislatore si è trovato davanti a una serie di questioni inedite.

Ad esempio, il rimborso connessione Internet data ai dipendenti in smart working fa reddito con la conseguenza di pagare maggiore imposte? A rispondere è stata l'Agenzia delle entrate. Approfondiamo questo punto e dunque:

  • Dipendenti in smart working, rimborso connessione Internet fa reddito
  • I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate e il caso esaminato

Dipendenti in smart working, rimborso connessione Internet fa reddito

La maggior parte degli accordi tra le aziende e i lavoratori collocati in smart working prevede che siano le prime a sostenere i costi di connessione a Internet. Che si tratta di una tariffa flat ovvero fissa e senza limiti oppure a consumo sulla base dei GB effettivamente utilizzati, cambia poco. Resta però l'interrogativo di fondo: queste spese si cumulano per fare reddito?

Secondo l'Agenzia delle entrate, come approfondiamo nel paragrafo successivo, questa spesa rientra nell'imponibile e quindi è soggetta a tassazione al pari dei redditi di lavoro dipendente. Detto in altri termini, non si applica alcuna forma di esenzione fiscale. Ma l'azienda che ha erogato i rimborsi può dedurre la spesa dal reddito d'impresa ed erodere l'Ires (Imposta sul reddito delle società) da versare allo Stato.

Punto di partenza delle Entrate per arrivare a questa conclusione è il Testo unico delle imposte sui redditi, secondo cui tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate e il caso esaminato

Rispetto al caso preso in esame che ha portato alla conclusione che il rimborso dei costi Internet per lo smart working fa reddito, secondo l'Agenzia delle entrate, il rimborso da parte del datore di lavoro non è relativo al solo costo riferibile all'esclusivo interesse del datore di lavoro, dal momento che l'istante rimborserebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati Internet.

Il fisco rileva che la relazione tra l'utilizzo della connessione Internet e l'interesse del datore di lavoro è dubbio in quanto il contratto relativo al traffico dati non è scelto e stipulato dal datore di lavoro che, limitandosi a rimborsarne i costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore. Quindi fa notare che dalla descrizione della fattispecie non emerge l'importo del costo che verrebbe rimborsato dal datore di lavoro, consentendo, pertanto, al dipendente un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili e offerte dalla tecnologia presente sul mercato.

Di conseguenza il costo relativo al traffico dati che la società istante intende rimborsare al dipendente, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non viene escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e rileverà fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi.

Qui si legge infatti che le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. E ancora: le spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti sostenute per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille.