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Rinnovo contratto CCNL Calzaturiero 2024-2026 cosa cambia. Stipendi, arretrati e welfare

stato firmato il rinnovo contrattuale del CCNL Calzaturiero valido fino al 31 dicembre 2026. Le novit previste tra aumenti di stipendio e potenziamento del welfare

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Rinnovo contratto CCNL Calzaturiero 2024

Le associazioni sindacali di categoria Assocalzaturifici, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno siglato l'accordo di rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per il settore calzaturiero, con decorrenza dal primo gennaio 2024 e validità fino al 31 dicembre 2026. Questo importante aggiornamento contrattuale introduce numerose novità sia in ambito economico che normativo, apportando miglioramenti significativi per i circa 75.000 lavoratori impiegati nelle 4.000 aziende del comparto. Vediamo in dettaglio cosa cambia per stipendi, arretrati e welfare.

Aumenti salariali, incrementi progressivi e riparametrazione

Il rinnovo contrattuale per i lavoratori del comparto calzaturiero prevede un aumento medio sui minimi salariali (TEM - Trattamento Economico Minimo) di 191 euro riferito al Quarto livello, distribuito in tre tranche durante il triennio di vigenza:

  • Prima tranche: 90 euro (circa il 47% dell'aumento totale) erogati dal 1° agosto 2024
  • Seconda tranche: 51 euro dal 1° agosto 2025
  • Terza tranche: 50 euro dal 1° agosto 2026

L'incremento retributivo non riguarda esclusivamente i dipendenti inquadrati nel Quarto Livello, ma si applica a tutti i lavoratori assunti con il CCNL Calzaturiero, con importi opportunamente riparametrati in base al livello professionale di appartenenza.

Una misura particolarmente significativa riguarda i lavoratori inquadrati nel Primo livello, per i quali è previsto un ulteriore incremento della retribuzione minima pari a 186,76 euro, che verrà corrisposto a partire dal 1° gennaio 2025. Questa integrazione porta la retribuzione oraria minima oltre la soglia dei 9 euro, con un aumento complessivo che arriva a 289,90 euro per questo livello.

Il montante complessivo per il triennio, secondo i calcoli delle organizzazioni sindacali, è stimato in 4.149 euro. Contestualmente agli aumenti previsti, saranno riconosciuti anche gli arretrati, nei casi in cui siano spettanti.

Potenziamento del welfare, assistenza sanitaria e previdenza

Il nuovo accordo contrattuale prevede un significativo rafforzamento delle misure di welfare aziendale, con particolare attenzione all'assistenza sanitaria integrativa e alla previdenza complementare:

Fondo Sanimoda e copertura sanitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2026, le aziende incrementeranno il proprio contributo al fondo sanitario integrativo Sanimoda di ulteriori 3 euro, portando così l'importo complessivo a 15 euro mensili per ogni dipendente. Questo potenziamento permetterà di elevare il livello delle prestazioni sanitarie con il passaggio al "Piano Sanitario Premium".

Un'importante novità è rappresentata dall'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2025, di una copertura per non autosufficienza (Long Term Care - LTC), finanziata con un contributo aziendale di 2 euro mensili per ciascun lavoratore. Si tratta di una delle prime misure di questo tipo nel panorama contrattuale italiano, che offre una protezione aggiuntiva per i lavoratori in caso di perdita dell'autosufficienza.

Fondo Previmoda e coperture assicurative

Per quanto riguarda la previdenza complementare, il rinnovo contrattuale stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2025, la quota a carico dell'azienda per il fondo Previmoda, destinata alla copertura per premorienza e invalidità permanente, sarà incrementata di un ulteriore 0,04%, passando dallo 0,20% allo 0,24% dell'elemento retributivo nazionale.

Considerando queste misure di welfare, l'aumento complessivo del Trattamento Economico Complessivo (TEC) raggiunge i 196,75 euro nel triennio, pari a un incremento dell'11% rispetto alle retribuzioni precedenti.

Novità normative, flessibilità e tutele per i lavoratori

Il rinnovo del CCNL Calzaturiero introduce numerose innovazioni anche sul piano normativo, con particolare attenzione al miglioramento delle tutele per i lavoratori e all'introduzione di maggiore flessibilità organizzativa:

Contratti a termine e flessibilità oraria

Il nuovo accordo riduce dal 32% al 30% la soglia massima di utilizzo complessivo dei contratti a termine e in somministrazione, calcolata sul numero medio annuo di lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.

Per quanto riguarda la gestione dell'orario di lavoro, viene incrementata la banca ore individuale che passa da 42 a 58 ore annue di lavoro straordinario che il lavoratore può far confluire per poi recuperarle sotto forma di riposi compensativi.

Il contratto definisce anche le linee guida per lo smart working, rinviando ai principi contenuti nel protocollo nazionale sottoscritto nel 2021 dalle parti sociali e promosso dal Ministero del Lavoro.

Congedi, permessi e aspettative

Tra le novità più rilevanti in materia di permessi e aspettative, il rinnovo contrattuale prevede:

  • Aumento da 3 a 4 mesi dell'aspettativa non retribuita per esigenze personali di carattere straordinario
  • Introduzione di un'aspettativa non retribuita di un mese (fruibile anche a giorni per un massimo di 21 giorni lavorativi) per le donne che intraprendono terapie di fecondazione assistita, aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legge
  • Riconoscimento di permessi retribuiti per la donazione di midollo osseo, comprensivi del tempo necessario per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza
  • Aumento a 10 giorni l'anno dei permessi per malattia dei figli di età compresa tra 3 e 8 anni, rispetto ai 5 giorni previsti dalla normativa vigente
  • Congedo di paternità di 10 giorni lavorativi non frazionabili a ore, utilizzabili anche in via non continuativa nei 2 mesi precedenti e nei 5 mesi successivi alla data del parto

Tutele per categorie specifiche

Il nuovo contratto prevede importanti tutele per categorie specifiche di lavoratori:

  • Per le vittime di violenza di genere, viene riconosciuto un mese retribuito aggiuntivo rispetto ai 3 mesi già previsti dalla legge, durante i quali la lavoratrice percepisce un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione a carico dell'INPS
  • Per i lavoratori con disabilità certificata (legge 68/1999), è previsto un aumento del periodo di comporto per malattia di 2 mesi rispetto a quanto stabilito per gli altri lavoratori, portando il periodo di conservazione del posto a 455 giorni di calendario rispetto ai 394 giorni standard
  • Incremento da 40 a 72 ore dei permessi retribuiti per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle aziende con più di 15 dipendenti .