Le spese di manutenzione straordinaria, ricostruzione e sostituzione delle scale di condominio si suddividono per metà in base al valore millesimale delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in base all’altezza di ogni piano. Quest’ultimo criterio vale da solo per determinare le spese per pulizia e illuminazione di scale.
Le scale, come gradini, corrimani, ringhiere, parapetti, e ogni altro elemento accessorio per servizio o abbellimento delle scale di condominio sono considerati beni di proprietà comune per l’accesso alle parti condominiali e alle porzioni di piano di proprietà esclusiva. Le scale rappresentano parte integrante di un condominio, ma come si calcolano le spese per la manutenzione delle scale e relativa ripartizione tra i condomini?
Con particolare riferimento alle spese relative alla pulizia delle scale, la Cassazione ha stabilito che devono essere a carico delle singole unità immobiliari e devono essere suddivise non in base ad una tabella per millesimi di proprietà ma in base ad una separata tabella che considera l’altezza di ciascun piano, perchè è stato precisato che i proprietari di piani più alti sporcano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani più bassi e quindi, secondo la Cassazione, devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia.
Anche per quanto riguarda le spese di illuminazione, la Cassazione ha deciso che devono essere ripartite in base al criterio dell’altezza del piano, perché si tratta di spese che riguardano un servizio del quale i condomini godono in misura maggiore o minore a seconda dell’altezza del piano.
Parlando di divisione di spese condominiali, infatti, le spese per pulizia e illuminazione delle scale non rientrano tra le spese per la conservazione delle parti comuni, che devono, cioè, preservare l'integrità e mantenere il valore capitale delle cose ma tra le spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie.
Per quanto riguarda le spese di manutenzione straordinaria, ricostruzione e sostituzione delle scale devono essere divise per metà in base al valore millesimale delle singole unità immobiliari cui la struttura serve e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Lo stesso discorso vale per le spese di condominio relative ai lavori di manutenzione o ricostruzione delle murature che delimitano le scale e hanno anche la funzione di pareti delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, mentre le spese relative all’androne sono a carico di tutti i condomini in proporzione dei millesimi di proprietà.
Passando alle spese per la tinteggiatura delle scale, la ripartizione in questo caso seguono ancora una volta il criterio dell’uso che si fa delle scale, per cui le spese vengono divise per metà in base al valore millesimale delle singole unità immobiliari cui la struttura serve e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Prendendo l’esempio di uno stabile di quattro piani che prevede una spesa mensile di euro 300 per pulizia la spesa per ogni piano si divide in base all’altezza di piano, salvo diversa previsione regolamentare. Ciò significa che per il primo piano si paga 10, per il secondo paga si paga 20 (cioè il doppio), per il terzo piano si paga 30 (il triplo) e così via.