I limiti allo sciopero previsti dalla legge sono di due tipi: interni ed esterni. I primi si riferiscono al concetto stesso di astensione dal lavoro, i secondi ai contrasti che possono sorgere tra l'esercizio legittimo di questo diritto e altri che sono garantiti dalla Costituzione. Nel primo caso rientrano la non collaborazione, il rifiuto di svolgere solo parte dei compiti assegnati l'ostruzionismo, l'applicazione puntigliosa dei regolamenti. Nel secondo la necessità di tenere conto degli altri diritti costituzionali.
Lo sciopero è un diritto dei lavoratori italiani ed è la stessa Costituzione ovvero la legge fondamentale della nazione, a sancirlo in maniera chiara e precisa. Ma se leggiamo con attenzione l'articolo che lo riconosce notiamo un interessante dettaglio.
Secondo l'articolo 40 il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. E sono proprio queste ultime parole a fare la differenza perché specificano che l'astensione dal lavoro non può essere effettuata in piena libertà ma deve tenere conto delle norme in vigore che possono sempre cambiare ovvero adattarsi alle esigenze che via via emergono nel tempo.
Rispettare le leggi significa anche accettare i limiti che comporta. Pensiamo ad esempio al caso più noto perché si presenta di frequente ovvero lo sciopero dei lavoratori del comparto dei trasporti.
Le norme ammettono il diritto all'astensione dal lavoro, ma solo se i giorni dello sciopero sono comunicati in anticipo e in ogni caso con la garanzia del rispetto dei servizio minimo. Vediamo quindi quali sono i limiti che i lavoratori devono conoscere tra
I limiti allo sciopero previsti dalla legge sono di due tipi e fissano il perimetro entro il quale questo diritto sancito dalla Costituzione può essere liberamente esercitato nella sua pienezza: interni ed esterni.
Se i primi si riferiscono al concetto stesso di astensione dal lavoro, i secondi fanno riferimento ai contrasti che possono sorgere tra l'esercizio legittimo di questo diritto e altri che sono garantiti dalla Costituzione.
Ecco quindi che nel primo caso rientrano la non collaborazione, il rifiuto di svolgere solo parte dei compiti assegnati l'ostruzionismo, l'applicazione puntigliosa dei regolamenti. In questo modo, stando alla normativa in corso, si andrebbe al di là dl diritto riconoscimento dello sciopero e dei suoi obiettivi.
I limiti esterni derivano quindi dalla necessità di tenere conto degli altri diritti costituzionali che vanno ugualmente garantiti e non c'è prevalenza di uno sull'altro.
Un aspetto interessante da fare notare è l'assenza di una norma organica sullo sciopero in Italia. In pratica le disposizioni in vigore sono il frutto di una sola legge e di successive pronunce dei tribunali.
A essere regolamentato è il solo sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Con lo stesso pacchetto di disposizioni viene istituita una Commissione di garanzia per la valutazione dell'idoneità delle misure per assicurare l'esercizio del diritto di sciopero il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
In particolare, se lo sciopero riguarda i servizi di trasporto, le imprese di servizi sono tenute a garantire le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali.
Viene quindi stabilito che le imprese sono tenute a rendere pubblico il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata e la misura delle trattenute sullo stipendio.
Lo sciopero collettivo per protesta o per rivendicazioni di categoria da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici deve quindi essere esercitata nel rispetto dell'erogazione delle prestazioni indispensabili.
Si tratta del limite più importante messo nero su bianco dall'unica norma in vigore, articolo 40 della Costituzione a parte.
In questo contesto ovvero nel pieno rispetto dei limiti, possono essere attuate differenti forme di sciopero, come quello a singhiozzo ovvero l'astensione dal lavoro frazionata nel tempo in periodi brevi, o lo sciopero a scacchiera in cui gruppi di lavoratori incrociano le braccia in tempi diversi.
In tutti i casi per rendere efficace l'azione occorre compattezza dei lavoratori con l'obiettivo di procurare danno e disagio alla controparte e perdite ridotte di retribuzione per gli scioperanti.