L’Agenzia delle Entrate ha emesso una recente circolare in cui ha fornito chiarimenti e istruzioni sull’uso dello scontrino elettronico, specificando soggetti obbligati ed esonerati dall’obbligo dello scontrino elettronico, sanzioni previste e bonus per l’acquisto dei nuovi registratori di cassa necessari.
L'emissione dello scontrino elettronico rappresenta una significativa trasformazione digitale nel campo della fiscalità italiana. A seguito delle ultime disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, i commercianti si sono trovati a dover adattare le proprie procedure interne per rispondere efficacemente a questo cambiamento normativo.
In questo articolo forniremo informazioni dettagliate e chiariremo i dubbi più comuni, in base alle istruzioni indicate nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 emessa dall'Agenzia delle Entrate.
Dal 1° luglio 2019 è cominciato il processo graduale di sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici. Questo cambiamento è stato ulteriormente consolidato dal 1° gennaio 2021, quando scontrini e ricevute sono stati definitivamente sostituiti da un documento commerciale emesso esclusivamente tramite registratore telematico (RT) o una procedura web fornita dall'Agenzia delle Entrate.
Gli operatori che conducono attività di "commercio al minuto e attività simili" e non sono obbligati a emettere fatture devono ora certificare i corrispettivi attraverso la memorizzazione e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
Questa normativa è entrata in vigore il 1° luglio 2019 per gli operatori con un volume d'affari superiore a 400.000 euro nel 2018, e il 1° gennaio 2020 è stata estesa per gli altri. Artigiani, alberghi, ristoranti e altri soggetti interessati sono inclusi in questa disposizione.
Per i consumatori, il cambiamento è minimo: invece dello scontrino o della ricevuta fiscale, riceveranno un documento commerciale senza valore fiscale, ma utile come prova d'acquisto o per il reso della merce.
Ci sono due opzioni principali per rispettare questa normativa: l'utilizzo di un RT o la procedura web dell'Agenzia delle Entrate. Un RT consente la memorizzazione e l'emissione dei documenti commerciali come un registratore di cassa tradizionale, ma con la trasmissione automatica dei dati all'Agenzia delle Entrate al momento della chiusura di cassa.
La procedura web è un'alternativa per gli operatori con un volume d'affari più basso o che preferiscono una soluzione basata su web anziché hardware. Tuttavia, richiede una connessione internet attiva durante l'operazione. Gli operatori possono anche combinare l'uso di RT e procedura web, adattando la soluzione alle proprie esigenze operative.
Indipendentemente dal metodo scelto, i dati devono essere memorizzati al momento dell'operazione e i documenti commerciali devono essere consegnati al cliente al momento del pagamento o della consegna.
La mancata o ritardata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, o l'invio di dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997. Queste sanzioni variano a seconda della gravità dell'infrazione.
Se i corrispettivi non sono regolarmente memorizzati o trasmessi, la sanzione ammonta al 90% dell'imposta dovuta, applicata una sola volta se la trasmissione tardiva segue una memorizzazione inattendibile. Inoltre, è prevista la sospensione temporanea dell'attività in casi specifici. Anche il malfunzionamento dei registratori telematici è punito con una sanzione del 90%, con ulteriori sanzioni per manutenzione irregolare o mancata verifica periodica. Per violazioni che non influenzano direttamente la liquidazione delle tasse, è prevista una sanzione fissa di 100 euro per ogni trasmissione con dati incompleti o non veritieri.