La scrittura privata è un atto scritto firmato alla presenza di un notaio o di una altro ufficiale pubblico che viene usato, ma può essere anche non autenticata, cioè non alla presenza di un pubblico ufficiale, per regolare interessi di natura personale o patrimoniale.
La scrittura privata è un documento scritto e formale che prevede la possibilità di regolare in maniera formale i propri interessi personali o economici e può concretizzarsi, per esempio, in un contratto, un testamento, ecc. Sono considerati scritture private anche gli assegni bancari. Ma come ci fa la scrittura privata? Quali sono le leggi in vigore da seguire perché la scrittura privato sia valida?
Una scrittura privata può essere autenticata o non autenticata: nel primo caso, si tratta di un atto con firma apposta alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale per accertare l’identità della persona che ha effettuato la sottoscrizione e in tal caso costituisce una prova legale, anche se la veridicità di quanto riportato può essere contestata. La scrittura privata si dice non autenticata, quando la firma viene apposta non alla presenza di un pubblico ufficiale.
Inoltre, la scrittura privata autenticata ha valore legale ed è vincolante per le parti che hanno apposto la firma, ma non per i soggetti terzi, mentre per la scrittura privata non autenticata il valore probatorio è diverso perchè le firme vengono apposte dalle parti senza pubblici ufficiali, per cui l’atto può essere facilmente disconosciuto.
La scrittura privata deve riportare:
La scrittura privata deve soddisfare i requisiti di privatezza e autenticità e rappresenta piena prova, fino a querela di falso (procedimento che permette di contestare la scrittura privata autenticata), è legalmente riconosciuta.
La scrittura privata autenticata avviene alla presenza di un notaio o altri ufficiali pubblici e chi può ‘autenticare’ una scrittura privata oltre il notaio sono:
Se anche la scrittura privata rappresenta un atto, un documento che si può redigere per compravendite, donazioni, prestiti, ecc, spesso ci si chiede quale sia la differenza tra scrittura privata e atto pubblico.
La principale differenza tra i due documenti è che l'atto pubblico deve essere per legge redatto dal notaio, mentre la scrittura privata può essere redatta da chiunque, comprendendo anche un notaio. Inoltre, l’atto pubblico deve essere scritto in lingua, sottoscritto dalle parti e dal notaio nello stesso momento, e conservato tra gli atti del notaio.
La scrittura privata non deve obbligatoriamente essere conservata dal notaio ma può darne l’originale alle parti. Può conservarla solo se le parti non ne hanno chiesto restituzione e deve dunque rimanere tra gli atti del notaio.