Scrittura privata come si fa. Le regole e leggi perchè sia valida

Come funziona la scrittura privata e cosa riporta: regola per redigerla e chi deve autenticarla. Tutto ciò che c’è da sapere e chiarimenti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Scrittura privata come si fa. Le regole

Cos’è la scrittura privata?

La scrittura privata è un atto scritto firmato alla presenza di un notaio o di una altro ufficiale pubblico che viene usato, ma può essere anche non autenticata, cioè non alla presenza di un pubblico ufficiale, per regolare interessi di natura personale o patrimoniale.

La scrittura privata è un documento scritto e formale che prevede la possibilità di regolare in maniera formale i propri interessi personali o economici e può concretizzarsi, per esempio, in un contratto, un testamento, ecc. Sono considerati scritture private anche gli assegni bancari. Ma come ci fa la scrittura privata? Quali sono le leggi in vigore da seguire perché la scrittura privato sia valida?

Scrittura privata: come si fa

Una scrittura privata può essere autenticata o non autenticata: nel primo caso, si tratta di un atto con firma apposta alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale per accertare l’identità della persona che ha effettuato la sottoscrizione e in tal caso costituisce una prova legale, anche se la veridicità di quanto riportato può essere contestata. La scrittura privata si dice non autenticata, quando la firma viene apposta non alla presenza di un pubblico ufficiale.

Inoltre, la scrittura privata autenticata ha valore legale ed è vincolante per le parti che hanno apposto la firma, ma non per i soggetti terzi, mentre per la scrittura privata non autenticata il valore probatorio è diverso perchè le firme vengono apposte dalle parti senza pubblici ufficiali, per cui l’atto può essere facilmente disconosciuto.

La scrittura privata deve riportare:

  1. la data, che però non costituisce un elemento essenziale ma serve solo per capire quando è stata redatta;
  2. titolo, per inquadrare l’oggetto della scrittura privata;
  3. contenuto, se si tratta di compravendita di beni immobili o mobili, di automobili, o per la divisione degli immobili tra il coniuge debole e i figli, o per un prestito tra privati, o donazione a figli o altri parenti, o per la definizione delle quote di una società o di altra proprietà, o per la cessione di un marchio registrato, ecc;
  4. se si tratta di un immobile, bisogna riportare il Comune dove si trova, la via e il numero civico, i dati catastali, i confini, la provenienza dell’immobile;
  5. prezzo per la compravendita;
  6. modalità di pagamento;
  7. valore della scrittura tra le parti;
  8. dichiarazioni di quietanza, che attestano l’avvenuto pagamento della prestazione da parte del compratore;
  9. firme delle parti che stipulano la scrittura privata.

La scrittura privata deve soddisfare i requisiti di privatezza e autenticità e rappresenta piena prova, fino a querela di falso (procedimento che permette di contestare la scrittura privata autenticata), è legalmente riconosciuta.

Chi sono i pubblici ufficiali che possono autenticare una scrittura privata?

La scrittura privata autenticata avviene alla presenza di un notaio o altri ufficiali pubblici e chi può ‘autenticare’ una scrittura privata oltre il notaio sono:

  1. segretario comunale;
  2. segretario provinciale;
  3. console.

Scrittura privata e atto pubblico: cosa cambia

Se anche la scrittura privata rappresenta un atto, un documento che si può redigere per compravendite, donazioni, prestiti, ecc, spesso ci si chiede quale sia la differenza tra scrittura privata e atto pubblico.

La principale differenza tra i due documenti è che l'atto pubblico deve essere per legge redatto dal notaio, mentre la scrittura privata può essere redatta da chiunque, comprendendo anche un notaio. Inoltre, l’atto pubblico deve essere scritto in lingua, sottoscritto dalle parti e dal notaio nello stesso momento, e conservato tra gli atti del notaio.

La scrittura privata non deve obbligatoriamente essere conservata dal notaio ma può darne l’originale alle parti. Può conservarla solo se le parti non ne hanno chiesto restituzione e deve dunque rimanere tra gli atti del notaio.