Se cambiano le condizioni assegno mantenimento, si può richiedere restituzione di quelli già versati secondo Cassazione

Chiedere restituzione somme di assegno di mantenimento già versati: quali sono i casi in cui si può fare secondo Corte di Cassazione

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Se cambiano le condizioni assegno manten

Se cambiano le condizioni assegno mantenimento, si può richiedere restituzione di quelli già versati?

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, se cambiano le condizioni per avere l’assegno di mantenimento e il coniuge beneficiario non ha più diritto a percepirlo, quest'ultimo non solo perde il trattamento ma deve anche restituire gli importi di tutti quelli già versati. Ciò significa che se si divorzia e si ottiene il versamento di una determinata cifra di assegno di mantenimento e tra due, tre, sei, o oltre dieci anni dovesse risultare che il coniuge beneficiario del mantenimento non ne aveva il diritto, si può richiedere la restituzione di tutti gli assegni già versati e per l’intero importo.
 

Se cambiano le condizioni assegno mantenimento, si può richiedere restituzione di quelli già versati? Quando si divorzia e si arriva dinanzi ad un giudice (ma non solo), spetta a quest’ultimo stabilire l’importo di assegno di mantenimento che, lì dove ne sussistano le condizioni, deve essere versato da parte del coniuge economicamente più ‘forte’ al coniuge economicamente più ‘debole’.

Una volta stabilito l’importo di assegno di mantenimento dovuto al coniuge che risulti non indipendente da un punto di vista economico, è bene sapere che ci sono casi in cui è possibile chiederne la revisione o addirittura la restituzione, se cambiano le condizioni che hanno portato alla disposizione del versamento dello stesso assegno. Vediamo quali sono e cosa succede se cambiano le condizioni per il versamento dell’assegno di mantenimento. 

  • Cambiano condizioni assegno mantenimento e richiesta restituzione di quelli già versati è possibile o no
  • Assegno di mantenimento calcoli e cambiamenti

Cambiano condizioni assegno mantenimento e richiesta restituzione di quelli già versati è possibile o no

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, se cambiano le condizioni per avere l’assegno di mantenimento e il coniuge beneficiario non ha più diritto a percepirlo, quest'ultimo non solo perde il trattamento ma deve anche restituire gli importi di tutti quelli già versati.

Ciò significa che se si divorzia e si ottiene il versamento di una determinata cifra di assegno di mantenimento e tra due, tre, sei, o oltre dieci anni dovesse risultare che il coniuge beneficiario del mantenimento non ne aveva il diritto, si può richiedere la restituzione di tutti gli assegni già versati e per l’intero importo.

La richiesta su restituzione degli assegni di mantenimento versati si può avanzare solo nei casi in cui il giudice ritiene che non sussisteva il diritto a riceverli.

Solo nel caso in cui si dimostra che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento ha agito in buona fede, la restituzione al coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento sarà relativa solo al capitale senza alcun calcolo di interessi.

Assegno di mantenimento calcoli e cambiamenti

Se è vero che sussistono casi in cui secondo la Cassazione si può richiedere l’intera restituzione di tutti gli assegni di mantenimento versati e non dovuti per effetto di condizioni che cambiano, è anche vero che, per legge, l’assegno di mantenimento, relativamente all’importo, può essere anche solo rivisto nel corso del tempo. 

L’importo dell’assegno di mantenimento si calcola in misura proporzionale al proprio reddito e non esiste un criterio universale che permette di stabilire la cifra esatta che un coniuge deve all’altro dopo il divorzio e si considerano, infatti, parametri specifici come:

  • patrimonio dei coniugi;
  • reddito netto di entrambi i coniugi;
  • durata del matrimonio;
  • età e condizioni di salute di chi richiede il mantenimento;
  • contributo fornito dai due ex coniugi alla formazione del patrimonio comune e alla conduzione familiare; eventuale riduzione della capacità reddituale dovuta a motivi oggettivi;
  • contributo per figli minori, disabili o non indipendenti a livello economico;
  • mancanza di adeguata formazione professionale come conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali.

Una volta che il giudice di competenza stabilisce qual è la somma che bisogna versare al mese di assegno di mantenimento, non è detto che resti sempre la stessa perché se cambiano le condizioni e sopraggiungono novità, sia di miglioramenti che di peggioramenti, della situazione patrimoniale dei coniugi, si può chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento.

I cambiamenti delle condizioni dei coniugi possono portare tanto ad un aumento quanto ad una riduzione dell’assegno, per esempio se il coniuge obbligato a versare l’assegno perde il lavoro, perché come previsto dalla legge l’entità della somma da versare viene calcolata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato, o se la moglie inizia a percepire redditi tali da permetterle di raggiungere una sorta di indipendenza economica, o se, ancora, la moglie costituisce un nuovo nucleo familiare, o se cambiano le esigenze dei figli.