Nel caso di cambio della tipologia di una società è necessario un atto di trasformazione con comunicazione all'Agenzia delle entrate. Ecco quindi che il fisco deve essere puntualmente informato, ma non è detto che scattino nell'immediatezza e in maniera automatica i relativi controlli.
Nel corso della vita di una società i cambiamenti sono continui e quasi inevitabili. Cambia infatti il contesto in cui opera e dunque il mercato, i lavoratori al suo interno e la platea competitiva. Ecco quindi che può presentarsi l'esigenza (o anche l'opportunità) di procedere con un cambiamento di tipologia, ad esempio da srl e sas. Ci domandiamo allora cosa accade dal punto di vista fiscale ovvero se scatta un controllo dell'Agenzia delle entrate.
Ancora più precisamente, il cambio da un tipo a un altro avviene per le seguenti società: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni. Le ragioni delle trasformazioni possono essere di vario tipo, come problematiche aziendali, responsabilità civilistica, disposizioni di legge e convenienza fiscale. Approfondiamo quindi alcuni aspetti:
Dal punto di vista espressamente formale, il cambio di tipologia è la modifica della forma giuridica di una società. Non si tratta però di uno stravolgimento perché alcuni elementi rimangono immutati ovvero attività, soggetto economico e rapporti con i terzi.
Dal punto di vista procedurale, nel caso di cambio della tipologia di una società è necessario un atto di trasformazione con trascrizione nel Registro delle imprese e comunicazione del cambiamento alla Camera di Commercio e all'Agenzia delle entrate. Ecco quindi che il fisco deve essere puntualmente informato dalla stessa società, ma non è detto che scattino nell'immediatezza e in maniera automatica i relativi controlli. Di più: i cambi di tipologia di una società sono stati normati e considerati operazioni potenzialmente elusive e inopponibili all'amministrazione finanziaria nel caso ricorrano i presupposti.
Nel caso di passaggio da società di persone in società di capitali, i vantaggi vanno ricercati nella limitazione responsabilità dei soci, nel maggior accesso a capitali di rischio, nella limitazione del rischio di impresa, nella necessità di dotarsi di una struttura patrimoniale adeguata in caso di aumento delle dimensioni dell'attività il fallimento della società non produce il fallimento dei soci. Questa formula si adatta a strutture anche di grandi dimensioni.
Con la trasformazione da società di capitali in società di persone non è richiesto un capitale minimo. Le formalità sono ridotte e non è necessario il deposito del bilancio civilistico. Allo stesso tempo non è previsto un organo di controllo e i costi amministrativi sicuramente inferiori. Si adatta quindi a strutture più piccole.
Con il cambio di tipologia, la società coinvolta in questo passaggio conserva i diritti e gli obblighi e prosegue i rapporti preesistenti. In pratica on si verifica trasferimento di patrimonio e i rapporti con terzi restano invariati. Nel passaggio tra società di capitali o tra società di persone: non sono previste disposizioni specifiche, in quanto non si configura alcuna variazione delle modalità di determinazione e tassazione del reddito prodotto dalla società
La stima del patrimonio aziendale è obbligatoria per trasformazioni da società di persone a società di capitali. Deve garantire i creditori e verificare che il patrimonio netto esposto trovi reale capienza nel valore dei beni dell'attivo dedotto il passivo.
Vale quindi la pena ricordare una importante sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui la trasformazione di una società commerciale da uno in altro dei tipi riconosciuti dalla legge non importa estinzione di un soggetto giuridico e correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma soltanto modificazione dell'atto costitutivo, restando ferma l'identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione.