Stando a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella vendita al dettaglio e pur avendo già emesso lo scontrino, se il cliente richiede l’emissione della fattura, l’operatore può e deve inviare la fattura allo SDI in formato elettronico.xml. Se non richiesta dal cliente, invece, l'emissione della fattura dopo l’emissione dello scontrino non è comunque obbligatoria.
Se emetto uno scontrino fiscale ma il cliente mi chiede la fattura, posso emetterla? La materia fiscale tra emissioni di scontrini e fatture elettroniche è diventata negli ultimi tempi piuttosto complicata, creando anche diversi dubbi agli operatori. Una delle domande che ci si pone è quella riguardante la possibilità di emissione di fattura dopo aver già emesso lo scontrino fiscale. Vediamo cosa prevedono le norme in merito.
In merito alla possibilità di emissione di fattura elettronica dopo aver già emesso lo scontrino, su richiesta del cliente, è stata l’Agenzia delle Entrate a fornire i dovuti chiarimenti. La vendita al dettaglio e attività prevedono, una volta concluso l’acquisto, emissione di scontrino fiscale per i clienti ma ci sono clienti che anche dopo che il commerciante ha già emesso lo scontrino richiedono anche la fattura.
Si tratta di una richiesta che viene fatta perché solo con la fattura e non lo scontrino è possibile portare in deduzione il costo e detrarre l’Iva per le operazioni svolte nell’ambito dell’esercizio d’impresa o di arti e professioni. Proprio per questo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nella vendita al dettaglio e pur avendo già emesso lo scontrino, se il cliente richiede l’emissione della fattura, l’operatore può e deve inviare la fattura allo SDI in formato elettronico.xml.
Se non richiesta dal cliente, invece, l'emissione della fattura elettronica dopo l’emissione dello scontrino non è comunque obbligatoria.
La stessa Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la richiesta di emissione della fattura elettronica dopo che l’operatore ha già emesso lo scontrino deve avvenire contestualmente all’operazione di emissione dello scontrino e non può avvenire in un tempo differito, per esempio dopo qualche giorno.
E’, dunque, possibile emettere la fattura dopo aver emesso lo scontrino ma solo a condizione che la fattura venga richiesta contestualmente all’operazione e che riporti anche gli estremi dello scontrino. In particolare, stando a quanto previsto dalle norme in vigore, la fattura deve essere emessa con data dell’operazione e trasmessa entro 12 giorni dalla stessa data riportata in fattura.
L’emissione della fattura elettronica dopo aver emesso lo scontrino funziona come ogni altra emissione di fattura elettronica. Si può fare tramite appositi software o tramite sito dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla relativa sezione ‘Fatture e corrispettivi’, scegliere il formato di fattura da emettere, inserire tutti i dati necessari, entrare nella sezione ‘Riepilogo’ per verificare che tutti i dati inseriti siano corretti e confermare l’operazione.
Una volta emessa, la fattura passa dal Sistema di Interscambio, SDI, per il controllo e in caso di esito positivo viene direttamente recapitata al destinatario e il mittente riceve una ricevuta di avvenuto invio.