Le spese deducibili per la partita Iva forfettaria sono quelle relative ai contributi previdenziali. Questi ultimi sono inseriti nella dichiarazione dei redditi 2022. Le altre spese non possono essere scaricate in maniera diretta.
Il regime forfettario delle partite Iva continua a essere una delle possibilità più interessanti per chi decide di avviare un'attività autonoma. Non si tratta però di una opzione percorribile da tutti in quanto è precluso ai lavoratori che controllano società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte con partita Iva individuale.
Ma è soprattutto un altro dettaglio a cui bisogna fare attenzione sia al momento della scelta del regime fiscale e sia in sede di dichiarazione dei redditi ed è l'impossibilità di scaricare i costi sostenuti per l'esercizio della propria attività. O almeno quasi tutti. Concentriamo le nostre attenzioni proprio su tale aspetto ovvero:
Cosa posso scaricare con partita iva forfettaria
Ricavi e compensi per la determinazione dei limiti
L'apertura di una partita Iva nel 2022 è richiesta ai fini fiscali per dichiarare ricavi e compensi derivanti dall'esercizio della propria attività. Scegliere di aderire a quella forfettaria o alla contabilità semplificata significa fruire di una serie di facilitazioni di gestione e fiscali, in cambio però dell'accettazione di alcuni limiti.
La scelta del regime a cui sottostare è il primo passaggio fondamentale da affrontare per chi decide di aprire una partita Iva. Le spese deducibili per la partita Iva forfettaria sono quelle relative ai contributi previdenziali. Questi ultimi sono inseriti nella dichiarazione dei redditi 2022. Le altre spese non possono essere scaricate in maniera diretta.
In pratica il regime forfettario non preveda la possibilità di dedurre i costi sostenuti. Si tratta di un limite non di poco conto per molti lavoratori, come ad esempio chi utilizza spesso l'auto per spostarsi da una parte all'altra.
Con le norme in vigore possono accedere al regime forfettario, con imposta sostitutiva al 15%, i contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro. La base imponibile per calcolare le imposte che si applicano nel regime forfettario delle partita Iva dipende dal fatturato ovvero dai ricavi e dai compensi complessivi incassati nei 12 mesi da gennaio a dicembre.
Sul fatturato si applica un coefficiente di redditività differente in base al tipo di attività svolta che è a sua volta legato al Codice Ateco. Dal punto di vista pratico, con l'applicazione del coefficiente al fatturato si ottiene il reddito su cui conteggiare le tasse da pagare. Una volta calcolato il reddito occorre applicare l'aliquota prevista per il regime forfettario.
L'aliquota è fissa e forfettaria ed è pari al 15%. Tuttavia i lavoratori che scelgono questo regime devono tenere conto anche di altre spese ovvero i contributi previdenziali, che possono essere relativi a una cassa dedicata nel caso di professionisti o più alla gestione separata dell'Inps
Nel caso delle partite Iva forfettarie non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare gli indici sintetici di affidabilità fiscale. In tutti i casi, sul reddito imponibile si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%.
La conseguenza nel caso di mancato rispetto del limite di 65.000 euro di ricavi o compensi si viene esclusi dal regime forfettario delle partite Iva. Non subito ovvero non nell'anno in corso, ma in quello successivo.
A patto di rispettare anche gli altri requisiti previsti, è comunque possibile dopo un anno di transizione nel regime ordinario rientrare in quello forfettario. Ebbene, non sono ammesse deroghe alla regola dei 65.000 euro, a meno che il contribuente non corregga eventuali errori commessi nella fattura sia modificando l'importo e sia annullando lo stesso documento contabile.
Chi svolge l'attività autonoma o d'impresa nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto ad esso riconducibile, anche in maniera indiretta, non può aderire al regime forfettario.