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Se lavoro e studio insieme, quali diritti oltre i permessi l'azienda mi deve riconoscere per CCNL e leggi

La formazione continua sostenuta attivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che integrano le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Se lavoro e studio insieme, quali diritt

La possibilità di coniugare lavoro e studio è una questione che molti lavoratori si trovano ad affrontare, spesso con grande determinazione. Nonostante le preoccupazioni dei datori di lavoro, che possono temere una riduzione dell'impegno lavorativo a favore degli obiettivi di studio personali, la legge tutela il diritto allo studio anche per i lavoratori a tempo pieno. Ci interessa allora approfondire i seguenti aspetti:

  • Le due tipologie di permessi di studio di cui si ha diritto

  • Oltre i permessi, i congedi per lo studio

  • Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro per studiare

  • Aspettativa non retribuita per la formazione

Le due tipologie di permessi di studio di cui si ha diritto

La formazione continua è sostenuta dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che integrano le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori garantendo facilitazioni per chi prosegue gli studi pur essendo impegnato in attività lavorative. Questo supporto si traduce nella concessione di permessi retribuiti.

Secondo la normativa vigente, i lavoratori hanno diritto a usufruire fino a 150 ore di permesso retribuito in un triennio per frequentare corsi di studio che si sovrappongono con l'orario lavorativo. Questi permessi, a carico del datore di lavoro, includono anche la copertura previdenziale. Il lavoratore, dal canto suo, è sottoposto alla tassazione ordinaria Irpef sulle ore di permesso.

Particolare attenzione è riservata ai lavoratori che si preparano a sostenere esami universitari. A chi ha almeno cinque anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro spetta almeno un giorno di permesso retribuito per esame. Molte contrattazioni collettive estendono questa facoltà fino a tre giorni di permesso. Questo beneficio è valido sia per chi frequenta corsi in presenza che per chi opta per l'e-learning, frequentando scuole o università telematiche.

Un'eccezione riguarda gli esami di abilitazione professionale: in generale, per questi non sono previsti permessi, a meno che non sia diversamente indicato nei singoli Ccnl. I lavoratori che non superano un esame e devono ripeterlo non hanno diritto al permesso retribuito una seconda volta, sebbene possano richiedere permessi non retribuiti, a meno che i contratti collettivi non offrano soluzioni alternative.

Oltre i permessi, i congedi per lo studio

Per i lavoratori che vogliono dedicare più tempo agli studi, esistono diverse opzioni oltre ai permessi giornalieri o orari. Una di queste è il congedo per formazione, una misura che permette di allontanarsi dal lavoro per periodi prolungati. Questa opzione comporta la rinuncia alla copertura retributiva, contributiva e all'anzianità di servizio.

Una soluzione alternativa, che preserva questi benefici, sono i congedi formativi. Questi sono sostenuti da una legge del 2000, che garantisce a tutti i lavoratori, sia occupati sia non, il diritto alla formazione continua lungo tutto l'arco della vita. Questo diritto è finalizzato all'ampliamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

I dettagli su come usufruire di questi congedi formativi sono definiti dalla contrattazione collettiva di settore. Questa determina il numero di ore che i datori di lavoro devono allocare, la durata massima dell'astensione dal lavoro e i criteri per selezionare i lavoratori che possono beneficiarne. Stabilisce quindi le modalità di orario e di retribuzione durante i periodi di formazione.

Un aspetto da considerare dei congedi formativi è il loro finanziamento: molti di questi programmi sono coperti da fondi paritetici interprofessionali per la formazione che garantiscono così che la partecipazione sia gratuita per i lavoratori.

Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro per studiare

Per i lavoratori che aspirano a conciliare il proprio percorso formativo con gli impegni lavorativi, una delle soluzioni praticabili potrebbe essere la richiesta di una Riduzione dell'orario di lavoro. Questa opzione permette di adattare l'orario lavorativo alle esigenze dello studio, tramite un pacchetto di ore da utilizzare in alcuni giorni, come all'inizio o alla fine della settimana, oppure mediante una riduzione della durata della giornata lavorativa.

La negoziazione è spesso mediata dai contratti collettivi, che delineano i termini e le condizioni sotto cui lavoratore e datore di lavoro possono concordare una Rol che non è un diritto garantito per legge, ma una possibilità prevista dal contratto collettivo applicato o da un accordo tra le parti.

In questo ambito l'accettazione da parte del datore di lavoro non è scontata e può essere influenzata da vari fattori, come le necessità produttive dell'azienda. Se le operazioni aziendali richiedono la presenza continua del lavoratore, può essere difficile ottenere approvazioni per riduzioni dell'orario lavorativo.

Aspettativa non retribuita per la formazione

Per i lavoratori che intendono dedicarsi alla formazione, una delle opzioni più radicali è l'aspettativa non retribuita. Questa scelta permette di interrompere temporaneamente l'attività lavorativa per concentrarsi sugli studi, partecipare a corsi, sostenere esami e completare percorsi formativi.

L'aspettativa non retribuita è regolata dai contratti collettivi, che ne definiscono durata e condizioni basate sull'anzianità del lavoratore e altre specifiche clausole contrattuali. Questo periodo di sospensione dall'attività offre ai dipendenti la libertà di impegnarsi nello studio senza le distrazioni e gli impegni quotidiani del lavoro, ma implica la rinuncia al salario durante il periodo di assenza.

La decisione di optare per un'aspettativa non retribuita non è da prendere alla leggera, considerando le implicazioni finanziarie e professionali a lungo termine.

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