Il risarcimento danni se ci si fa male in un negozio viene riconosciuto al cliente solo e soltanto se il danno deriva dall’esclusiva responsabilità del proprietario del negozio. Nessun danno viene pagato, invece, se ci si fa male per un caso fortuito o disattenzione del cliente stesso.
Se mi faccio male in un negozio quando viene pagato risarcimento danni? Quando si è in un negozio e ci si fa male, per esempio per una caduta, è possibile ottenere il risarcimento danni come no. Tutto dipende da casi e situazioni che hanno portato alla caduta e dal riconoscimento della responsabilità della stessa, se a carico del proprietario del negozio o del cliente che si è fatto male. Vediamo quali sono tutti i casi 2022 in cui viene riconosciuto il risarcimento danni se ci si fa male in un negozio.
Generalmente, stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, se un cliente si fa male in un negozio, la responsabilità civile è del proprietario dell’attività commerciale e in tal caso spetta sempre il risarcmento danni al cliente, perché il Codice Civile stabilisce che il proprietario del negozio, in quanto custode, è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia.
Se, per esempio, il pavimento del negozio è stato appena lavato e poco dopo entra un cliente che non se ne accorge e scivola, facendosi male, la responsabilità dei danni al cliente è del tutto a carico del proprietario, che non ha prestato abbastanza attenzione nell’avvisare la clientela del pavimento bagnato per evitare eventuali incidenti e in tal caso viene riconosciuto il risarcimento danni che deve essere pagato al cliente.
I danni che si devono risarcire in caso di accertata responsabilità del proprietario del negozio sono tutti quelli fisici che vengono accertati sul cliente e che rientrano tra i cosiddetti danni biologici, in cui rientrano tutte le lesioni riportate che procurano all’infortunato un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Sono risarcibili, secondo le leggi in vigore, anche i danni morali ed esistenziali causati dall’incidente in negozio, nonché i danni alle cose, come ad esempio i costi sostenuti per la riparazione o per la sostituzione degli oggetti che si sono rovinati a causa dell’incidente in negozio, sempre nel caso in cui la responsabilità del danno al cliente sia chiaramente accertata a carico del proprietario del negozio.
Nessun risarcimento viene, invece, riconosciuto al cliente se si fa male in un negozio per un caso fortuito. Si intende per caso fortuito un evento imprevedibile e sopravvenuto che non dipende in alcun modo da un comportamento del proprietario del negozio che, di conseguenza, non ne risulta responsabile.
Stando a quanto previsto dalle norme in vigore, il caso fortuito si verifica anche per la condotta distratta della persona danneggiata, e non sono risarcibili i danni causati da un’insidia non prevedibile. Nessun danno viene pagato anche se ci si fa male per disattenzione da parte del cliente stesso.