La promozione scatta nel caso di sistematicità e di frequenza ripetute di assegnazione di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori.
Continua a essere una questione centrale quella dell'assegnazione di mansioni superiori a un lavoratore. Sappiamo infatti che leggi e Ccnl 2022 sono molto rigidi in materia e prevedono confini ben precisi. Fino a che punto è ammessa un'azione di questo tipo? È prevista anche la promozione o no?
Come vedremo in questo articolo, un ruolo centrale nella vicenda è stato ricoperto dai giudici della Corte di Cassazione. Esaminiamo quindi tutti i dettagli ed esattamente:
Mansioni superiori sul lavoro, quando scatta la promozione
Leggi e CCNL 2022 su mansioni superiori sul lavoro e promozione
Anche la Cassazione si è dunque espressa sulla materia delle mansioni sul lavoro e sulla opzione di fare scattare la promozione. E in fondo c'è poco da stupirsi. Le questioni legate al lavoro sono infatti spesso oggetto di pronunce da parte dei giudici e anche in questo caso è stato così. Ebbene, per gli Ermellini, l'assegnazione ripetuta a mansioni superiori fa scattare la promozione del lavoratore. Purché sia funzionale alle esigenze strutturali dell'azienda.
A fare la differenza sono quindi la sistematicità e la frequenza di ripetute assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori. Non si tratterebbe quindi di episodi sporadici, che come tali configurerebbero una esigenza limitata nel tempo. Quanto piuttosto di una necessità strutturale. A tal punto che i giudici parlano di intento datoriale fraudolento volto a impedire la maturazione del diritto alla promozione automatica.
Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva rilevato che per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica, non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo necessaria una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi e una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento.
Nel comparto pubblico, l'assegnazione a mansioni superiori è limitata ad alcuni casi circoscritti. Esattamente nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le progressioni interne. E nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza. Non rientra l'ipotesi di assenza per ferie del titolare.
Punto di riferimento sulla materia delle mansioni sul lavoro e sulla opzione di fare scattare la promozione è naturalmente l'articolo 2103 del Codice civile, secondo cui il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia acquisito in seguito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime svolte.
Ricordando che il cambiamento di mansioni dovrebbe essere accompagnato dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina però la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, il dipendente può essere assegnato anche a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, ma solo se rientrano nella stessa categoria legale. O se rientrano nella stessa categoria legale ovvero sono previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
A livello contrattuale, per il Codice civile, nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, se non ha avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.