Il rilascio dello scontrino per la vendita di prodotti usati è legato al tipo di attività. Il primo caso è quello della vendita una tantum di un bene. Se ad esempio decidiamo di disfarci di un vecchio mobile o della collezione di fumetti, non occorre rilasciare né scontrini e né ricevute. Ma non è la sola circostanza.
La vendita di prodotti usati o nei mercatini rionali è un'attività molto comune, ma spesso ci si chiede se sia necessario rilasciare uno scontrino fiscale. La risposta dipende da diversi fattori, tra cui la natura dell'attività e l'importo delle transazioni.
L'Agenzia delle Entrate indica che l'attività nel mercatino dell'usato può essere considerata una vendita di beni di terzi attraverso il mandato con rappresentanza (art. 1704 codice civile). La vendita al consumatore finale non implica tassazione IVA e può essere registrata con una quietanza, tracciando gli incassi e la custodia dei fondi per conto terzi.
Per coloro che vendono occasionalmente presso i mercatini o attraverso vendite garage, la situazione fiscale può variare. Se il venditore rientra nella categoria di "non professionista" e non possiede una partita IVA, è esonerato dall'emissione dello scontrino fiscale. In questi contesti, la vendita viene considerata come attività occasionale non commerciale e, per tale motivo, esente da obblighi fiscali diretti.
Quando però gli importi diventano considerevoli legati alla continuità della vendita ai mercatini, sarà necessario dichiararli nel quadro “redditi diversi” della dichiarazione dei redditi.
La vendita online di oggetti, soprattutto usati, rappresenta un'opportunità interessante, data la crescente disponibilità di articoli che tendiamo ad accumulare in casa. Le opzioni per vendere online sono molteplici, dalle piattaforme social ai siti web personalizzati fino ai portali dedicati come Ebay ed Etsy.
Di solito, anche chi vende oggetti usati online non è tenuto a dichiarare i proventi nelle proprie imposte sul reddito. Questa attività non è soggetta a tassazione, principalmente perché, in genere, la vendita di oggetti usati non genera plusvalenze. In altre parole, ciò significa che il profitto derivante dalla vendita è limitato, poiché il prodotto viene acquistato a un prezzo inferiore rispetto al suo valore originale.
Da gennaio 2024 è stata introdotta la nuova normativa DAC7, che coinvolge tutte le piattaforme digitali. Si tratta di un sistema di scambio automatico di informazioni tra gestori di siti digitali e le autorità fiscali dell'Unione Europea, nato per contrastare l'evasione fiscale e combattere reati come la ricettazione e le truffe. Tutti i siti che facilitano la vendita di beni e servizi devono segnalare i cittadini che superano le 30 transazioni o che generano ricavi superiori a 2000€. Al di sotto di tali soglie, la segnalazione non è richiesta. Le informazioni raccolte dall'Agenzia delle Entrate (e dalle agenzie fiscali degli altri stati membri) saranno incrociate con i dati dichiarati dai cittadini, al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni fiscali e individuare eventuali casi di evasione.
Se la vendita di prodotti usati o nei mercatini rappresenta un'attività commerciale continuativa, è necessario rilasciare lo scontrino fiscale per ogni transazione. Anche per le vendite occasionali, come quelle effettuate da privati nei mercatini, esiste l'obbligo di emettere lo scontrino fiscale se l'importo complessivo delle operazioni supera una determinata soglia annuale, attualmente fissata a 25.822,84 euro (art. 34 del D.P.R. 633/1972).
Esistono tuttavia alcuni casi in cui non è necessario emettere lo scontrino fiscale come per le vendite di beni usati da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, nell'ambito di attività istituzionali (es. mercatini di beneficenza).
È importante sottolineare che l'inosservanza dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali. Pertanto, è consigliabile informarsi adeguatamente sulle normative vigenti e rispettare scrupolosamente gli obblighi fiscali.