L'assunzione per sostituzione in caso di malattia è contemplata a tempo determinato effettuata per ragioni organizzative e con l'obiettivo specifico di sostituire temporaneamente un lavoratore non in condizione.
Si tratta di una circostanza molto comune e che impone alle aziende di fare una difficile riflessione. In caso di malattia prolungata di un dipendente cosa può fare? Può assumere un sostituto? O ci sono altre possibilità? Cosa prevedono le normative vigenti? Vediamo tutto in questo articolo e più esattamente approfondiamo i seguenti aspetti:
Si può prendere un sostituto se un dipendente è malato o no
Condizioni e tempistiche per sostituzione dipendente
Nel caso in cui un dipendente di ammala e i tempi di guarigione non sono brevi, il datore di lavoro ha una doppia possibilità. La prima è di assegnare momentaneamente a un collega le mansioni del lavoratore assente. Se sono superiori ha diritto a un aumento dello stipendio. Ma attenzione, al netto di quanto previsto nei singoli Contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, il lavoratore ha diritto alla promozione automatica se svolge le mansioni superiori in via continuativa per almeno 6 mesi.
In termini pratici, con il rientro del collega malato, ha diritto a non essere adibito al grado precedentemente ricoperto. Può quindi pretendere il riconoscimento in via definitiva della qualifica superiore e al relativo aumento della retribuzione. In ogni caso conserva il diritto di rifiutare. A tal proposito vale la pena ricordare una importante sentenza della Corte di Cassazione secondo cui i fini dell'acquisizione del diritto all'inquadramento nella categoria superiore, l'esercizio delle relative mansioni deve essere effettivo e non già solo astrattamente ipotizzabile.
Di conseguenza - argomentano i giudici - nell'ipotesi in cui l'attività corrispondente alla qualifica superiore sia stata svolta, nell’arco di mesi, per alcuni giorni della settimana, la verifica del compimento o meno del periodo necessario per conseguire il diritto alla promozione automatica deve essere effettuata sommando solo i giorni in cui sia stata svolta quell'attività.
E se non ci sono risorse interne, il datore di lavoro può prendere un sostituto che svolga i compiti rimasti “orfani”? Sì, come vedremo nei dettagli procedurali nel paragrafo successivo, l'assunzione per sostituzione in caso di malattia è contemplata a tempo determinato effettuata per ragioni organizzative e con l'obiettivo specifico di sostituire temporaneamente un lavoratore non in condizione.
Disposizioni legislative aggiornate alla mano, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata fino a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma non eccedente i 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni.
Innanzitutto per esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero di sostituzione di altri lavoratori. Quindi per ragioni connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Sempre la medesima norma fissa il principio per cui in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi, il contratto si trasforma in a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
Dopodiché fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l'eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato tra gli stessi datore di lavoro e lavoratore non può superare i 24 mesi per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.
Ai fini del computo di questo periodo si tiene conto dei periodi di missione con oggetto mansioni di pari livello e categoria legale nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Se il limite dei 24 mesi viene sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.