Se una donna è disoccupata le spetta la maternità o no. Tutti i casi 2022

La maternità spetta a donne disoccupate ma solo a condizione di soddisfare specifici requisiti: cosa prevedono leggi in vigore e chiarimenti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Se una donna è disoccupata le spetta la

Se una donna è disoccupata le spetta la maternità?

Le leggi attualmente in vigore prevedono che il diritto alla maternità spia riconosciuto anche alle donne disoccupate o sospese dal lavoro, a condizione, però, che le stesse soddisfino specifiche condizioni, perché non è un obbligo il diritto alla maternità per tutte le donne, a prescindere dal fatto che siano o meno occupate.
 

Se una donna è disoccupata le spetta la maternità? La maternità è un periodo, in generale, di astensione obbligatoria dal lavoro della durata di cinque mesi complessivi che ogni lavoratrice, in base alle sue condizioni fisiche e a quelle del nascituro, può gestire come meglio ritiene, vale a dire usufruendo del periodo di astensione dal lavoro o i classici due mesi prima del parto e tre successivi alla nascita, o un mese prima del parto e quattro mesi dopo o fruire di tutti e cinque i mesi dopo il parto.

I dubbi sulla maternità e il diritto a usufruirne sorgono per le donne disoccupate e la domanda che spesso ci si pone è se anche le donne senza lavoro hanno diritto ad avere la maternità. Vediamo cosa prevedono le leggi in merito.

  • Maternità spetta a donne disoccupate o no
  • Maternità a donne disoccupate condizioni per averne diritto

Maternità spetta a donne disoccupate o no

Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, anche alle donne disoccupate spetta la maternità. La maternità spetta, infatti, per legge a determinate categorie di donne che, nello specifico, sono:

  • lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps ed ex Ipsema;
  • lavoratrici del settore pubblico;
  • lavoratici iscritte alla gestione separata Inps;
  • colf e badanti;
  • lavoratrici a domicilio;
  • lavoratici socialmente utili o con impieghi di pubblica utilità; apprendiste, operai, impiegate e dirigenti;
  • lavoratrici agricole;
  • donne sospese da lavoro o disoccupate.

Maternità a donne disoccupate condizioni per averne diritto

Se, come detto, alle donne disoccupate spetta la maternità, è bene specificare che per usufruirne è necessario che la stessa donna soddisfi precise condizioni. La maternità non spetta, infatti, obbligatoriamente a tutte le donne in dolce attesa, sia occupate che disoccupate, ma spetta alle donne rimaste solo nei seguenti casi:

  • se tra l’inizio della sospensione da lavoro o della disoccupazione e l’inizio del congedo di maternità non sono trascorsi più di 2 mesi;
  • se il periodo della maternità inizia dopo i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e se si percepisce l’indennità di disoccupazione Naspi sostituita dall’indennità di maternità;
  • se il periodo della maternità inizia dopo i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ma non si percepisce la Naspi e a condizione che non passino più di sei mesi tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del periodo maternità e che siano stati versati almeno 26 contributi settimanali negli ultimi due anni che precedono il congedo.

Se la donna non soddisfa una delle tre condizioni sopra riportate, non ha diritto ad usufruire della maternità come previsto dalle leggi in vigore. 
 

La maternità è per le donne disoccupate. ma solo a condizione che sia soddisfatto uno specifico requisito: che impone la legge e la sua descrizione.