Il fisco può sospettare che dietro la fattura con importo esiguo possa celarsi un passaggio di denaro in nero. Un vero e proprio tentativo di evasione fiscale, insomma, rispetto a cui fare scattare le azioni per il recupero delle imposte non versate.
Il momento della compilazione della fattura 2022 va affrontato con estrema attenzione perché si tratta di un documento ufficiale ai fini fiscali. Significa anche che il professionista con partita Iva deve essere al di sopra di ogni sospetto.
In pratica, nell'indicazione dell'importo richiesto al committente deve indicare la cifra reale che finirà per incassare. Anche perché, nel caso di controlli e contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, vige il principio dell'inversione dell'onere della prova. In buona sostanza spetta al lavoratore autonomo dimostrare la correttezza del proprio comportamento e non viceversa.
Detto in altri termini, deve farsi trovare sempre pronto - documenti alla mano - che il proprio comportamento sia stato corretto e in linea con le norme. Ecco allora che è inevitabile domanda cosa succede se l'importo indicato nella fattura sia oggettivamente troppo basso rispetto alla media del mercato. Approfondiamo quindi:
Tra le prime regole nel mercato del lavoro c'è quella della domanda e dell'offerta. Significa che committente e professionista con partita Iva sono destinati a lavorare insieme solo se le rispettive esigenze siano soddisfatte.
Accade però che non sempre siano previsti delle tabelle di riferimento ovvero un minimo di compenso oltre il quale non è possibile scendere. Cosa accade quindi se le fatture presentano un importo troppo basso rispetto al mercato? Può scattare un controllo dell'Agenzia delle entrate? La risposta è affermativa in quanto il fisco può sospettare che dietro la fattura con importo esiguo possa celarsi un passaggio di denaro in nero.
Un vero e proprio tentativo di evasione fiscale, insomma, rispetto a cui fare scattare le azioni per il recupero delle imposte non versate. A stabilirlo è stata una recente ordinanza della Corte di Cassazione. E anche se gli studi di settore sono stati aboliti, i nuovi Isa (Indicatori sintetici di affidabilità) rappresentano adesso il punto di riferimento.
Come spiegato dalle stesse Entrate, si tratta dello strumento attraverso il quale viene verificato il livello di affidabilità fiscale di professionisti e imprese.
Al di là della decisiva questione dell'importo, la fattura di un professionista deve sempre contenere alcuni dati di base per essere considerata regolare ai fini di un controllo.
Si tratta della data di emissione e del numero progressivo che la identifichi in modo univoco, della ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e del numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore.
Non devono poi mancare ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, così come numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento.
Nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale. Nel documento devono quindi essere presenti affinché sia considerata regolare, natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; ma anche corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono.
Spazio anche ai corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; ad aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; a data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi. E infine all'annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.