Se una ritenuta acconto è sbagliata è responsabile chi la emette o anche azienda che la riceve?

I redditi degli autonomi soggetti a ritenuta di acconto sono i compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

Autore: Chiara Compagnucci
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Se una ritenuta acconto è sbagliata è re

Ritenuta acconto sbagliata, chi è responsabile?

Il responsabile unico nel caso di ritenuta d'acconto sbagliata è il sostituto d'imposta che opera la ritenuta ovvero il committente o il datore di lavoro. Il professionista non ha alcun tipo di responsabilità, neanche in solido.

C'è un particolarità che caratterizza lo strumento della ritenuta d'acconto. Spetta infatti al cliente prevedere questa trattenuta ovvero questo anticipo sulle tasse. Ma è il committente ovvero il datore di lavoro a provvedere a effettuare il calcolo.

Ecco quindi che è importano non solo sapere effettuare questo calcolo, ma anche comprendere chi è il responsabile nel caso in cui la ritenuta d'acconto sia sbagliata:

  • Ritenuta acconto sbagliata, chi è responsabile
  • Ritenuta acconto tra lavoratori e azienda

Ritenuta acconto sbagliata, chi è responsabile

Nella ritenuta d'acconto il sostituito si trova nella posizione di pagare una parte dell'imposta. Ed è pari al 20% per i professionisti residenti in Italia e del 30% per i non residenti. Il cliente si sostituisce al committente nel versamento dell'Irpef.

Chi è il responsabile nel caso di errori? La questione è stata dibattuta per molto tempo finché la Corte di Cassazione non ha messo un punto fermo: il responsabile unico è il sostituto d'imposta che opera la ritenuta ovvero il committente o il datore di lavoro. Il professionista non ha alcun tipo di responsabilità, neanche in solido. Non bisogna confondere la sostituzione nel pagamento dell'imposta con la solidarietà nell'imposta.

Secondo i giudici, se è vero che, anche in regime di imposte riscosse in tutto o in parte previa ritenute alla fonte, debitore principale verso il fisco è il percettore del reddito imponibile e non il sostituto che esegua la ritenuta e il successivo versamento, è anche vero che il sistema normativo è concepito in modo tale da far sì che a tale versamento il sostituito rimanga comunque del tutto estraneo.

A lui - spiegano i togati nella sentenza che si collega a precedenti disposizioni dell'Agenzia delle entrate sull'istituto della ritenuta d'acconto - il fisco non potrebbe opporre che il sostituto ha omesso di versare la somma trattenuta. Per la Cassazione viene confermato come, anche dal punto di vista della prova, non possa essere richiesto al percipiente di somme gravate da ritenuta alla fonte altra dimostrazione, ai fini della ripetizione dell’imposta indebitamente pagata, che quella di aver subito la relativa ritenuta.

Gli enti, le società, le associazioni, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

Ritenuta acconto tra lavoratori e azienda

I redditi degli autonomi soggetti a ritenuta di acconto sono i compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, anche non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. La ritenuta d'acconto è sempre dovuta tranne per coloro che aderiscono al regime forfettario e per i compensi con importo inferiore a 25,82 euro corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo occasionale da enti pubblici e privati non commerciali, a condizione che non si tratti di acconti di maggior compensi.

Sono soggetti a ritenuta i redditi da lavoro dipendente. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

La ritenuta da operare è determinata sulla parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti in ciascun periodo di paga, sulle mensilità aggiuntive, sugli emolumenti arretrati, sulla parte imponibile del Tfr, sulle somme corrisposte agli eredi del dipendente. Stessa cosa per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente: ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef sulla parte imponibile dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.