Sì: nonostante non sia solitamente possibile sfrattare chi vive in case popolari vi sono casi in cui la procedura di sfratto per chi vive in case popolari può essere avviata ma per lo sfratto da una casa popolare la procedura è diversa da quella ordinaria di sfratto per morosità.
La legge permette di sfrattare coloro che vivono in case popolari in determinati casi ma la procedura di sfratto che si esegue in questi casi è diversa da quella ordinaria di sfratto per morosità perché ad agire con l’inquilino moroso non è il privato proprietario di casa ma lo Stato. Quando è possibile avviare lo sfratto per chi vive in case popolari e qual è la procedura da seguire?
I motivi che possono portare allo sfratto di chi vive in case popolari sono:
Stando a quanto stabilito dalla legge, lo sfratto è la procedura che permette ai proprietari di un immobile di riavere disponibile l’immobile affittato a inquilini che diventano morosi e si tratta di un provvedimento che viene avviato dal tribunale. La procedura ordinaria procedura di sfratto prevista dal codice di procedura civile, che prevede avviso per l’inquilino moroso, decreto ingiuntivo, atto di precetto e sfratto vero e proprio, non vale per chi vive nelle case popolari.
Il motivo di differenza di procedura per sfratto di chi vive in case popolari è che sono diversi i presupposti perché lo sfratto non dipende solo da eventuale morosità, anche relativa al pagamento di spese relative agli spazi comuni, ma anche dalla decadenza dei requisiti previsti per l’assegnazione dell’alloggio popolare; se si scopre che l’immobile è stato subaffittato o ceduto a terzi; o se ne sono stati modificati i locali o gli impianti senza autorizzazione.
Come sopra accennato, la procedura di sfratto per chi vive in case popolari è diversa dalla procedura ordinaria di sfratto per morosità: se, infatti, l’inquilino di una casa popolare risulta moroso, l’apposito ente può richiedere lo sfratto con diretto ricorso al presidente del tribunale.
Il ricorso deve essere accompagnato da una dichiarazione del presidente dell’istituto che attesta, sotto la sua responsabilità, la morosità dell’inquilino. Dopodichè il giudice con apposito decreto ingiunge all’inquilino moroso di pagare entro il termine di quaranta giorni dalla notifica e se entro tale termine il pagamento dovuto non viene regolarizzato allora si procede direttamente allo sfratto.
Non è, dunque, necessario l’atto di precetto per procedere al pignoramento dei beni mobili o allo sfratto di chi vive in case popolari a condizione che i provvedimenti avvengano entro trenta giorni dalla data di notifica del decreto.