Nel caso di sfruttamento del lavoro in senso generico, il lavoratore può presentare una denuncia alla sede locale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle situazioni più gravi, la strada da percorrere è quella della denuncia penale.
Trascorrono gli anni, le norme sul lavoro diventano sempre più precise e severe, ma i casi di sfruttamento dei lavoratori continuano a essere numerosi.
Basta sfogliare le pagine virtuali e cartacee dei quotidiani locali per scoprire come la frequenza di questi episodi sia piuttosto elevata. Approfondiamo la questione e più precisamente vediamo meglio:
Sempre più denunce per sfruttamento del lavoro
Come difendersi dallo sfruttamento sul lavoro
Se andiamo a sfogliare i casi più recenti di sfruttamento del lavoro, scopriamo che i due titolari di un'azienda tessile di Prato sono indagati per sfruttamento del lavoro. In particolare, 15 operai hanno sostenuto di esser stati obbligati a lavorare 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno, senza ferie. A Moscato, due coniugi titolari di cooperativa agricola sono stati arrestati perché avrebbero costretto i braccianti a turni massacranti e ad alloggiare in sistemazioni fatiscenti.
Nel mirino anche una nota catena di arredamento, accusata di sfruttamento del lavoro a Bologna. Il reato ipotizzato è quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro a carico di 21 persone. In Calabria, un imprenditori è stato rinviato a giudizio perché avrebbe fatto lavorare in nero due lavoratori per poche centinaia di euro al mese. Sono stati proprio i dipendenti dell'autonoleggio che gestiva a denunciarlo e a costituirsi parti civili.
A norma di legge, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. E chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.
Non solo, ma se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Costituisce indice di sfruttamento la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Ma anche la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.
Stessa cosa per la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Non cambia il concetto nel caso di sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Nel caso di sfruttamento del lavoro in senso generico, il lavoratore può presentare una denuncia alla sede locale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Deve essere dettagliata ovvero contenere le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro, la descrizione dettagliata delle violazioni di legge poste in essere dal datore di lavoro e la documentazione di quanto sostenuto.
Nelle situazioni più gravi, ad esempio quando il datore sottopone i lavoratori a condizioni di sfruttamento, la strada da percorrere è quella della denuncia penale affinché la magistratura verifichi la sussistenza del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
A tal proposito, secondo la Corte di Cassazione, in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all'avviamento al lavoro sanzionate.