Se nessuno può essere obbligato a sottoporsi a un determinato trattamento sanitario, il datore di lavoro può obbligare il dipendente a vaccinarsi. Lo può fare in quanto deve rispettare le regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La stretta attualità riferisce di un dibattito in corso intorno all'obbligo vaccinale per i lavoratori. La minaccia del Covid-19 è ancora tra di noi e per cercare di spezzare la catena del contagio, si ragiona sull'opportunità di introduzione di questo strumento di prevenzione.
Non c'è una posizione unanime perché da una parte c'è chi si è dichiarato favorevole in quanto i vaccini rappresenterebbero lo strumento per il ritorno alla situazione pre Covid. Dall'altra c'è chi frena e rivendica il diritto al dubbio sulle conseguenze nel vaccino nel lungo periodo. In realtà, situazione attuale a parte, è da tempo che il legislatore si è occupato dell'obbligo vaccinale sul luogo di lavoro e i risultati possono apparire sorprendenti in quanto sfatano alcuni luoghi comuni. Vediamo quindi:
Se da una parte il diritto al lavoro viene riconosciuto dalla Costituzione nell'articolo 1, dall'altra c'è anche il diritto alla salute che non può essere soppresso. Ma come conciliarli nel mondo delle aziende quando di mezzo c'è la necessità di imporre una cura preventiva come il vaccino? Se nessuno può essere obbligato a sottoporsi a un determinato trattamento sanitario, il datore di lavoro può obbligare il dipendente a vaccinarsi.
Lo può fare in quanto deve rispettare le regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E se il medico competente considera il vaccino come unica soluzione per garantire il diritto alla salute, ecco che il datore può imporla come misura obbligatoria.
Le norme in vigore parlano estremamente chiaro e prevedono che - nell'esercizio dell'impresa - l'imprenditore è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Si tratta insomma di una delle misure di protezione necessarie per la tutela della salute dei lavoratori che il datore di lavoro deve adottare per il rispetto del principio di sussidiarietà in materia antinfortunistica e del principio della massima sicurezza tecnicamente fattibile. Se il dipendente rifiuta il vaccino, il datore può assegnarlo a mansioni diverse ovvero quelle a minor rischio di contagio. Nel caso in cui non c'è questa possibile per via dell'organizzazione interna aziendale, il datore può richiamare disciplinarmente il lavoratore inadempiente.
Provando a fare alcuni esempi concreti, il datore può imporre la vaccinazione antitubercolare per il personale sanitario con test tubercolinico negativo che operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti oppure che operi in ambienti ad alto rischio e che non possa, in caso di cuticonversione, essere sottoposto a terapia preventiva, per controindicazioni cliniche all’uso di farmaci specifici.
La vaccinazione anti-varicella potrebbe quindi essere richiesta agli operatori scolastici suscettibili che sono a contatto con neonati e bambini e operano in asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie. Oppure alle persone suscettibili che lavorano in ambiente sanitario.
La vaccinazione - raccomanda il Ministero delle Salute - dovrebbe essere eseguita dal personale sanitario che è a contatto con neonati, bambini, donne gravide o con persone immunodepresse.
La vaccinazione antiepatite B è invece prevista per il personale sanitario di nuova assunzione nel servizio sanitario nazionale e personale del servizio sanitario nazionale già impegnato in attività a maggior rischio di contagio.
Quella antitetanica per lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, lavori degli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, addetti alla manipolazione dell’immondizia, addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici.