Si devono pagare le tasse sulla mancia secondo sentenza Cassazione 2022. Ecco come, calcolo ed esempi

Secondo le disposizioni in vigore ovvero per il Testo unico delle imposte sui redditi, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere.

Autore: Chiara Compagnucci
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Tasse sulla mancia, si devono pagare?

Secondo i giudici, le mance fanno parte del reddito di un lavoratore e di conseguenza vanno tassate.

Sono proprio le mance a rappresentare per molte categorie di lavoratori una forma di reddito non trascurabile per riuscire a sbarcare il lunario. Per andare cioè al di là di uno stipendio mensile che non sempre può bastare.

C'è però un dubbio che inevitabilmente salta fuori, soprattutto nel caso in cui le mance accumulate giorno dopo giorno e settimana dopo settimana raggiungono una somma cospicua: si devono pagare le tasse? Sulle donazioni libere da parte dei clienti, i lavoratori devono prestare attenzione all'aspetto fiscale? Questi importi fanno cumulo con la retribuzione? Ed eventualmente la risposta sia affermativa, come si procede con il calcolo tasse? Affrontiamo questi tempi sulla base di una importante novità:

  • Tasse sulla mancia, si devono pagare oppure no

  • Norme in vigore sulla determinazione del reddito

Tasse sulla mancia, si devono pagare oppure no

Ci ha pensato la Corte di Cassazione a mettere un punto fermo sul trattamento fiscale delle donazioni libere da parte degli utenti per la fruizione di un servizio. Secondo i giudici, le mance fanno parte del reddito di un lavoratore e di conseguenza vanno tassate. A tal proposito, non ci sono differenze tra categorie di lavoratori. Detto in altri termini, nonostante la natura aleatoria in quanto percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro, le mance fanno cumulo con la retribuzione per costituire l'imponibile complessivo su cui pagare le tasse.

Con questa motivazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la tesi di un lavoratore di un hotel che era evidentemente di un altro avviso. Nell'ordinanza di legge che l'onnicomprensività del concetto di reddito da lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche quindi non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo, affidamento.

Per gli Ermellini, in tema di reddito da lavoro dipendente le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell'ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dalle norme vigenti e che approfondiamo nel paragrafo successivo. Nella fase di calcolo occorre quindi inserire le mance nella dichiarazione dei redditi e pagare le imposte richieste.

Norme in vigore sulla determinazione del reddito

Secondo le disposizioni in vigore ovvero per il Testo unico delle imposte sui redditi, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Ed è proprio per questa ragione che la Cassazione considera le mance una forma di introiti che deve essere tassata.

Sempre secondo la medesima disposizione, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Non sono invece compresi i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore. Stessa cosa per i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

Restano quindi escluse dalle tasse le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.