Chi risiede in Italia da oltre 60 giorni non può guidare un veicolo con targa straniera ed è tenuto a pagare il bollo auto. Ma ci sono alcune eccezioni.
Il proprietario di un'auto immatricolata in un Paese estero ma è residente in Italia deve pagare il bollo auto? Cosa prevede la normativa in materia? Di interessante non c'è adesso un cambiamento delle disposizioni legislative, ma la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Milano che ha fissato un principio importante. Ricordiamo innanzitutto che il bollo auto è una imposta che, a differenza della sua impostazione originaria, è una imposta da corrispondere per il semplice possesso del mezzo.
Non è quindi legato né all'uso e né alla intensità dell'utilizzo ovvero ai chilometri percorsi. Il principale parametro che incide nella sua determinazione è la potenza del veicolo e solo in misura inferiore la classe ambientale di appartenenza. Approfondiamo adesso:
Come previsto dalla normativa in vigore che approfondiamo nel paragrafo successivo, chi risiede in Italia da oltre 60 giorni non può guidare un veicolo con targa straniera. La Commissione tributaria provinciale di Milano è stata adesso chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un contribuente con cittadinanza italiana e svizzera contro l'avviso di accertamento per mancato pagamento del bollo auto, trasmesso dalla Regione Lombardia. L'auto era infatti dotata di targa straniera e si trovava nel territorio italiano da oltre 60 giorni.
Si ricorda che la gestione del bollo auto non è nazionale ma regionale. Ebbene, la Ctp meneghina ha respinto il ricorso del contribuente, invitandolo quindi al pagamento dell'imposta di possesso del veicolo. Secondo il giudice tributario non conta la doppia cittadinanza e né l'utilizzo sporadico del mezzo. Fanno eccezione al rispetto della normata sul pagamento della tassa, le auto concesse in leasing ovvero con noleggio a lungo termine o in comodato da società straniere dell'Unione europea a dipendenti o collaboratori dell'azienda, che non abbiano sedi secondarie o principale in Italia.
La norma di base, tenuta in considerazione nella formulazione di questa decisione finale in merito al pagamento del bollo di un'auto con targa straniera, stabilisce il divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all'estero da parte di chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni.
Secondo le disposizioni in vigore - contenute nel medesimo pacchetto di norme introdotte per innalzare il livello di sicurezza sul territorio italiano - se l'auto è concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, e se l'auto è concessa in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. Se l'auto non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede alla Motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. La Motorizzazione civile - viene stabilito in conclusione dell'articolo di legge - provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle autorità dello Stato che li ha rilasciati.
La norma di base stabilisce il divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all'estero da parte di chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni.