La circolazione e la tassazione delle auto con targa straniera, per i residenti in Italia, sono regolate da una normativa articolata e soggetta a recenti aggiornamenti. L’interesse verso veicoli immatricolati all’estero è cresciuto, sia per motivi di risparmio fiscale che per questioni pratiche di utilizzo. Tuttavia, risiedere in Italia comporta specifici obblighi relativi al pagamento della tassa automobilistica regionale, comunemente nota come bollo auto, oltre alle regole sulla reimmatricolazione e alle sanzioni per eventuali inadempienze. Gli aspetti da considerare sono molteplici, dalla distinzione tra possessore e utilizzatore fino alle deroghe speciali per lavoratori frontalieri o veicoli societari.
Il bollo auto è un tributo regionale dovuto per il semplice possesso di un veicolo, indipendentemente dall’effettivo utilizzo. Nel 2025, chi risiede in Italia da oltre tre mesi e conserva la disponibilità di un’auto con targa estera è tenuto all’immatricolazione italiana e, di conseguenza, al pagamento della tassa automobilistica secondo le aliquote regionali. I principali fattori che concorrono al calcolo dell’imposta sono la potenza del mezzo (in kW) e la classe ambientale.
Le auto in locazione o comodato da società estere aventi sede operativa fuori dall’Italia, cedute a dipendenti o collaboratori residenti, ricadono in specifiche deroghe: in questi casi non sussiste l’obbligo di nazionalizzazione, se a bordo è custodita la documentazione sull’effettiva disponibilità del veicolo. Tuttavia, superato il limite di utilizzo di 30 giorni consecutivi nell’anno solare, scatta l’obbligo di iscrizione del veicolo nel Registro Veicoli Esteri (REVE), gestito dal PRA.
Non è richiesta la corresponsione della tassa automobilistica se il veicolo risulta regolarmente registrato al REVE e resta intestato a persona giuridica estera senza stabile organizzazione in Italia. Per casistiche specifiche, come auto in comodato a titolo gratuito, occorre riferimento alla disciplina dell’art. 93 e 93-bis del Codice della Strada.
Si registrano numerose eccezioni all’obbligo di pagamento del bollo auto per i veicoli con targa straniera condotti da residenti italiani:
In queste condizioni, rimangono esclusi sia l’obbligo di immatricolazione sul territorio italiano sia il versamento della tassa regionale di possesso.
La conformità alla normativa di circolazione con auto immatricolate all’estero richiede, per tutti i casi di deroga o eccezione, il possesso a bordo del veicolo di una dichiarazione sottoscritta dal titolare della proprietà, con indicazione chiara e datata del titolo e della durata della disponibilità del mezzo. In caso di particolari rapporti di lavoro (leasing, noleggio, comodato), questa documentazione è essenziale per evitare la presunzione di utilizzo da parte del conducente.
La mancata presentazione dei documenti conformi comporta la possibilità di contestazioni amministrative, sanzioni pecuniarie, sequestro della carta di circolazione e, nei casi più gravi, il fermo amministrativo del veicolo.
Trascorsi tre mesi di residenza o di disponibilità continuata, il proprietario o utilizzatore di un veicolo con targa straniera ha l’obbligo di richiedere l’immatricolazione italiana.
La procedura coinvolge lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) e/o l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. Occorrono: istanza unificata (per immatricolazione e iscrizione PRA), documento di identità, codice fiscale, certificato di conformità europeo (COC), libretto di circolazione e documenti attestanti il pagamento di eventuali imposte (IVA, bolla doganale per veicoli extra UE).
I costi per l’immatricolazione sono variabili e comprendono:
Le pratiche sono soggette a verifica sulla regolarità fiscale e sull’idoneità della documentazione tecnica, secondo quanto previsto dal Codice della Strada art. 93-bis e dalle disposizioni ministeriali.
Le auto con targa straniera devono essere munite di copertura assicurativa obbligatoria stipulata nello Stato di immatricolazione. In Italia, i premi medi per la RC auto sono sensibilmente superiori a quelli di altri Paesi UE, pertanto l’assicurazione estera può risultare più conveniente, ma è necessario segnalare la posizione alle autorità in caso di controlli. L’assenza di obblighi fiscali collegati al bollo e all’imposta provinciale di trascrizione comporta un minor gettito per le autorità locali. Tuttavia, per i casi di obbligo di nazionalizzazione, il veicolo dovrà essere assicurato secondo la disciplina italiana entro i termini previsti.
La mancata immatricolazione tempestiva di un’auto con targa estera comporta gravi conseguenze amministrative: le sanzioni vanno da 711 euro fino a 2.848 euro, con il rischio di revoca della patente, sequestro della carta di circolazione e addirittura confisca del mezzo per i ritardi superiori a 180 giorni. Le contestazioni sono frequenti soprattutto nei casi di trasferimento di residenza effettiva, utilizzo duraturo ed elementi di collegamento economico-fiscale in Italia.