Secondo le leggi 2022 in vigore relative al versamento dell’assegno di mantenimento ai figli in caso di divorzio, non si possono cedere quote societarie al figlio al posto assegno di mantenimento. Le quote societarie, così come altre forme di possedimenti, e soprattutto perché soggette a oscillazioni nel tempo, non possono sostituire il versamento dell’importo mensile dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice. E se anche il genitore dovesse decidere di cedere quote societarie al figlio, deve comunque contestualmente continuare a versare il dovuto assegno di mantenimento.
Quando una coppia con figli si separa, è obbligatorio il versamento dell’assegno di mantenimento che viene determinato dal giudice di competenza.
Stando a quanto previsto dalle norme in vigore, il calcolo dell’assegno di mantenimento per ai figli viene effettuato considerando elementi specifici che sono esigenze dei figli, capacità economiche dei genitori, tenore di vita di cui il figlio godeva quando i genitori erano ancora sposati e tempi di permanenza presso ciascun genitore. Ma ci si chiede se si possono cedere quote societarie al figlio al posto assegno di mantenimento?
Secondo le leggi 2022 in vigore relative al versamento dell’assegno di mantenimento ai figli in caso di divorzio, non si possono cedere quote societarie al figlio al posto assegno di mantenimento. Non è possibile, infatti, anticipare ai figli l’assegno di mantenimento dovuto eventualmente in un’unica soluzione, come può avvenire per l’assegno divorzile alla ex moglie, perché l’obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dei figli sussiste fino a quando essi stessi non raggiungono una indipendenza economica tale da potersi permettere di vivere e mantenersi da soli.
Si tratta, però, di una situazione difficile da prevede in anticipo, perché si tratta di un momento che potrebbe avvenire presto, come anche in tarda età, soprattutto alla luce della crisi occupazionale di oggi per i giovani.
Se il giudice stabilisce il versamento dell’assegno di mantenimento al figlio, quantificandone l’importo, il genitore obbligato al versamento deve sempre rispettare tale impegno, ben sapendo che pur cedendo quote societarie tale obbligo non viene meno.
Ciò significa che se comunque il genitore decide di cedere quote societarie al figlio, così come altre forme di possedimenti patrimoniali, e soprattutto perché soggette a oscillazioni nel tempo, non possono queste sostituire il versamento dell’importo mensile dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice e una cessione di quote societarie al figlio deve comunque contestualmente implicare il versamento il dovuto assegno di mantenimento.
Quote societarie al figlio non possono sostituire versamento del regolare assegno di mantenimento: cosa prevedono norme in vigore