Nel caso di disaccordo, il dipendente può rivolgersi alla Direzione territoriale del lavoro per fare accertare la presenza di infrazioni alle disposizioni in materia da parte del datore di lavoro.
Non ci sono le disposizioni generali sul lavoro e sulle ferie perché anche i singoli Contratti collettivi nazionali del lavoro sono un punto di riferimento imprescindibile nell'organizzazione della materia. Sotto i riflettori non ci sono solo il calcolo dei giorni di ferie, la retribuzione e il pagamento, le festività, i casi in cui non si maturano ferie, la durata minima e le ferie non godute, ma anche l'eventuale contestazione dei giorni di ferie non dati oppure concessi in date e periodi non voluti.
In fondo questa è una questione che può facile portare a incomprensioni sul posto di lavoro. La situazione più tipica vede contrapposti il lavoratore, desideroso di assentarsi in alcuni giorni ben precisi, e il datore che deve invece tenere conto degli equilibri generali dell'azienda. Approfondiamo quindi:
Le tre norme di base sulle ferie prevedono che il momento di godimento sia stabilito dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. Il feriale deve essere possibilmente continuativo. Più esattamente la legge prevede un minimo di 4 settimane di ferie all'anno, di cui 2 settimane devono essere godute entro l'anno di maturazione.
Le altre 2 devono esser fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Infine, il periodo delle ferie deve essere retribuito. Esiste anche una direttiva europea secondo cui gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e prassi nazionali.
Sulla base di questa piattaforma normativa, la regola di fondo prevede che il lavoratore propone e il datore dispone, ben sapendo che per alcuna ragione può negare le ferie.
Nel caso di disaccordo sulle ferie, il dipendente può rivolgersi alla Direzione territoriale del lavoro per fare accertare la presenza di infrazioni alle disposizioni in materia da parte del datore di lavoro.
Si ricorda quindi che in caso di mancata fruizione delle ferie da parte del dipendente che ne ha diritto, il datore di lavoro va incontro a sanzioni variabili sulla base del numero di dipendenti coinvolti. Più precisamente da 100 a 600 euro per ciascun lavoratore cui è riferita l'infrazione, da 400 a 1500 euro se l'infrazione comprende più di 5 lavoratori, da 800 a 4.500 euro se l'infrazione interessa più di 10 lavoratori.
Le ferie sono maturate durante il rapporto lavorativo secondo gli accordi contrattuali ovvero il Ccnl applicato. Possono essere valutati nel periodo di maturazione ferie alcune assenze dal lavoro, come quella obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio; quella per svolgere funzioni presso seggi elettorali, quella per malattia o infortunio sul lavoro, quella per usufruire del periodo di congedo matrimoniale.
Non sono invece considerabili altre assenze, come quelle per usufruire di un periodo di aspettativa per ricoprire funzioni pubbliche o cariche sindacali, per malattia e infortunio sul lavoro, per congedo parentale, per usufruire di un periodo di aspettativa per ricoprire funzioni pubbliche o cariche sindacali, per malattie del bambino, per permessi e aspettative non retribuiti.
In alcun caso i giorni di ferie maturati possono essere sostituiti da una indennità, a meno che non vi sia stata una risoluzione del rapporto di lavoro.
Ricordiamo infine l'esistenza di una disposizione del Codice civile, secondo cui il lavoratore ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata è stabilita dalla legge, dalle norme corporative e dagli usi o secondo equità.