La regola generale prevede che sia vietato fare lavori in casa comprata prima del rogito e solo dopo il compromesso. L’unico caso ammesso dalla legge in cui il futuro proprietario di casa può iniziare eventuali lavori di ristrutturazione è quello in cui le parti si accordino per consentire tali interventi. Solo cioè se venditore e compratore raggiungono un accordo dopo la firma del solo compromesso perché l’acquirente inizi lavori in casa, allora questi possono essere eseguiti ma è necessario riportare l’accordo raggiunto per iscritto.
Firmare il rogito per l'acquisto di una casa significa entrare definitivamente in possesso dell'immobile, ultimo passaggio di una procedura che richiede tempo. Il rogito si firma dopo la lettura del contratto di compravendita da parte del notaio davanti alle parti, che devono, dal canto loro, fornire i propri documenti di identità e planimetrie catastali dell’immobile oggetto della compravendita.
Se l'acquirente vuole fare lavori in casa può farli prima del rogito solo alla firma del compromesso o è vietato?
Il compromesso è il contratto preliminare di vendita di un immobile che venditore e compratore firmano per impegnarsi in vendita e acquisto della casa e su cui sono riportati tutti i dati dell'immobile e il prezzo di vendita su cui è stato raggiunto l'accordo tra le parti tra prezzo iniziale ed eventuale proposta fatta dall'acquirente e accettata dal venditore.
Il compromesso anticipa la firma del rogito che è il passaggio finale nella procedura di compravendita di una casa: solo con la firma del rogito, infatti, la casa passa ufficialmente di proprietà e diventa definitivamente dell'acquirente. Dopo la firma del rogito il venditore non ha più nulla a che fare con il suo 'vecchio' immobile.
E generalmente quando qualcuno acquista una casa può decidere se ristruttturarla del tutto o far solo dei piccoli lavori di ristrutturazione o mantenerla esattamente così come acquistata. A meno che la casa comprata non sia stato oggetto di recente ristrutturazione, gli acquirendi generalmente ristrutturano il bagno o i bagni, qualche pavimentazione, forse i sistemi elettrici per renderli moderni e più sicuri. O magari decidono solo di cambiare gli infissi, se in casa ci sono infissi vecchi e poco funzionali.
Ma se decido di comprare una nuova casa e ho intenzione di ristrutturarne qualche parte, posso iniziare eventuali lavori in casa prima della firma del rogito avendo solo firmato il compromesso?
Stando a quanto previsto dalle regole attualmente in vigore, essendo il compromesso un contratto preliminare di vendita che non impegna definitivamente e ufficialmente le parti alla compravendita della casa e soprattutto l'acquirente che intende fare i lavori, per cui sia quest'ultimo che venditore potrebbero magari cambiare idea su vendita e acquisto della casa, iniziare i lavori in casa prima del rogito solo dopo il compromesso non è possibile.
Solo dopo la firma del rogito l’acquirente diventa proprietario definitivamente e ufficialmente della casa e solo allora acquisisce il diritto di avviare eventuali lavori di ristrutturazione e sistemazione della casa. Con la firma del solo compromesso, pur nell’impegno dell’acquisto della casa, l’acquirente potenziale proprietario di casa non ha ancora alcun diritto sulla casa stessa.
La regola generale prevede, dunque, che sia vietato fare lavori in casa comprata prima del rogito e solo dopo il compromesso. L’unico caso ammesso dalla legge in cui il futuro proprietario di casa può iniziare eventuali lavori di ristrutturazione è quello in cui le parti si accordino per consentire tali interventi.
Solo cioè se venditore e compratore raggiungono un accordo dopo la firma del solo compromesso perché l’acquirente inizi lavori in casa, allora questi possono essere eseguiti ma è necessario riportare l’accordo raggiunto per iscritto, magari riportandolo nel compromesso o in una scrittura privata scritta successivamente al compromesso.