Possono essere annullate per buona fede le multe per mancata segnalazione preventiva del controllo elettronico della velocità, mancato funzionamento del display della Zona a traffico limitato, non visibilità della segnaletica stradale.
Il principio generale è ben noto e stabilisce che la legge non ammette ignoranza. In buona sostanza significa che la punizione colpisce l'infrazione della regola, indipendentemente se il trasgressore sia a conoscenza o meno della disposizione.
Eppure, quando si parla della lunghissima casistica delle multe auto, la legge può ammettere l'ignoranza. Non sempre, intendiamoci, ma ci sono alcuni casi in cui si può annullare una multa auto presa in buona fede. Il procedimento non è mai automatico, ma è indispensabile che l'automobilista multa faccia ricorso.
La strada da seguire è duplice: via giudice di pace o via prefetto. Ma prima di entrare nei dettagli procedurali, esaminiamo nei dettagli la normativa in vigore e più esattamente:
Secondo la legge numero 689 del 1981, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Dopodiché per la Corte di Cassazione, la buona fede può costituire causa di esclusione della responsabilità quando il convincimento della liceità della condotta sia stato determinato da un fattore positivo esterno. In pratica, quando si parla di buona fede, si va di là del concetto di ignoranza per entrare in quello dell'incolpevolezza ovvero della non superabilità dell'automobilista con l'ordinaria diligenza. Alcuni esempi aiutano a chiarire questi concetti.
Possono essere annullate per buona fede le multe per mancata segnalazione preventiva del controllo elettronico della velocità, mancato funzionamento del display della Zona a traffico limitato, non visibilità della segnaletica stradale.
Il ricorso per chiedere l'annullamento della multa auto in buona fede deve essere presentato al giudice di pace o al prefetto. Nel primo caso bisogna procedere entro 60 giorni dalla notifica, all'ufficio del giudice di pace del luogo dove è avvenuta l'infrazione contestata. Non tutti gli aspetti procedurali sono comuni perché alcuni uffici richiedono la presentazione di cinque copie, altri ne richiedono quattro o anche meno.
Non solo, ma se nella maggior parte dei casi bisogna allegare l'originale del verbale, alcuni uffici richiedono una semplice fotocopia. Naturalmente è possibile presentare il ricorso anche via raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualunque sia la modalità scelta, bisogna presenziare alle udienze, pena l'archiviazione del ricorso. Di più: il procedimento deve comunque essere registrato. L'automobilista multato può presentare il ricorso, oltre che nei casi di specie, anche avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia.
Sia in caso di rigetto nel merito sia per contestare il mancato rispetto dei termini di emissione del ricorso da parte del prefetto - 180 giorni se spedito ai vigili che poi lo hanno inoltrato al prefetto, 210 giorni se spedito al direttamente al prefetto - e di notifica susseguente dell'ordinanza, 150 giorni.
Lo stesso modello di ricorso da presentare al giudice di pace può essere utilizzata come modello anche in caso di ricorso al prefetto nel caso in cui sia impossibile gestire un procedimento di persona. Dal segnalare anche come sia possibile presentare ricorso al giudice di pace anche contro una cartella esattoriale ovvero l'atto successivo all'emissione del verbale, ma solo ed esclusivamente in caso di vizi formali, relativi sia all'emissione della cartella sia alla notifica del precedente verbale.
In caso di assenza di irregolarità non è invece possibile opporsi nel merito, avendo omesso la contestazione del verbale. In questo caso, al posto del verbale si parlare di cartella e bisogna presentare entro 30 giorni dalla notifica.
Il ricorso per chiedere l'annullamento della multa auto in buona fede deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica, all'ufficio del giudice di pace.