L'ottenimento della tredicesima anticipata è strettamente legata a un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente e non c'è alcun automatismo.
La tredicesima è la mensilità aggiuntiva corrisposta al lavoratore nella busta paga di fine anno. L'importo è strettamente legato alle ore e ai giorni lavorativi nel corso dell'anno. In linea di massima corrisponde a una vera e propria mensilità del medesimo importo.
Il riconoscimento è automatico e il lavoratore assunto, sia esso a tempo determinato o indeterminato, non deve presentare domanda. Esaminiamo allora un aspetto specifico:
Sebbene la regola generale sulla tredicesima sia comune a tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro 2022, non mancano le particolarità nei tempi e nei modi. Per comprendere le differenze possiamo osservare la seguente tabella:
Turismo: pari a una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), da erogare in occasione delle ricorrenze natalizie
A norma di legge, la tredicesima viene erogata dal datore di lavoro nel corso del mese di dicembre.
Di conseguenza a gennaio dell'anno successivo deve versare le tasse relative alla mensilità aggiuntiva relativa alla tredicesima, le ritenute Inps relative alla mensilità aggiuntiva relativa alla tredicesima, le tasse relative alla mensilità corrente di dicembre, le ritenute Inps relative alla mensilità corrente di dicembre.
L'ottenimento della tredicesima anticipata è strettamente legata a un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente e non c'è alcun automatismo. Tuttavia si può liberamente richiedere al proprio datore di lavoro.
Vale la pena fare presente che la tredicesima viene riconosciuta al lavoratore anche per assenze comunque retribuite come ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali dell'orario di lavoro e permessi retribuiti e in caso di assenza obbligatoria per maternità, compreso l'eventuale periodo di astensione anticipata.
Stessa cosa per infortunio e malattia professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto, malattia nei limiti del periodo contrattuale di conservazione del posto e cassa integrazione guadagni a orario ridotto.
Il calcolo della tredicesima mensilità al lavoratore assunto, a tempo determinato o indeterminato, tiene conto pure dei riposi giornalieri per allattamento e del congedo matrimoniale. Tuttavia non matura per un eventuale periodo di aspettativa facoltativa dal lavoro, successivo a quello fissato dal contratto per la conservazione del posto per malattia, malattia professionale e infortunio.
E né per periodi di congedo parentale o assenza facoltativa successivi al puerperio o all'ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Ma pure per servizio militare di leva, servizio civile sostitutivo e richiamo alle armi, assenze per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni, sospensioni dal lavoro dovute a motivi disciplinari, cassa integrazione guadagni a zero ore e aspettativa e permessi non retribuiti. E infine per congedo per adozioni internazionali, congedo per eventi particolari, assenze ingiustificate e sciopero.