Stando a quanto previsto dalla legge 2022 in vigore, alla fine della convivenza non si può chiedere un risarcimento danni. La fine della convivenza non dà, infatti, alcun diritto in tal senso e non implica nè diritto al mantenimento, né diritto di subentrare nelle ‘cose’ dell’ex convivente, nè diritto ad alcun risarcimento per danno da parte del convivente lasciato.
Si può chiedere risarcimento per fine convivenza? La convivenza tra due persone, pur implicando doveri l’unico nei confronti dell’altro conviventi, è regolata da norme decisamente differenti rispetto a quelle valide per le coppie sposate.
E’ vero, infatti, che tra due persone che decidono di vivere insieme vi sono comunque doveri da rispettare ma è anche vero che nel caso di fine di una convivenza, ai conviventi non spettano gli stessi diritti che la legge riconosce a coniugi che si lasciano.
Stando a quanto previsto dalla legge 2022 in vigore, alla fine della convivenza non si può chiedere un risarcimento danni e non sussiste alcun diritto ad averlo. La fine della convivenza non dà, infatti, alcun diritto in tal senso e non implica nè diritto al mantenimento, né diritto di subentrare nelle ‘cose’ dell’ex convivente, nè diritto ad alcun risarcimento per danno da parte del convivente lasciato.
L’unico obbligo che sussiste per le coppie che si lasciano, alla fine di una convivenza, e in questo caso sono uniformate alle coppie di coniugi che si lasciano, è quello di mantenimento di eventuali figli nati dalla convivenza, obbligo che resta, come stabilito dalla legge, fino al momento in cui il figlio o i figli non raggiungono una propria indipendenza economica tale da potersi permettere di vivere in piena autonomia.
Così come sussiste l’obbligo per il mantenimento dei figli alla fine di una convivenza, sussiste anche l’obbligo di assegnazione della casa in cui la coppia ha vissuto al genitore cosiddetto collocatario con cui i figli restano a vivere. E si tratta di una norma valida anche se la casa è di proprietà dell’altro convivente.
Ciò significa che la casa pur se di proprietà di uno solo dei due conviventi, fino a quanto i figli non diventano autonomi economicamente e non possono vivere da soli, in una propria casa, resta all’ex convivente, generalmente la mamma, con cui i figli stessi restano a vivere.
Non si tratta certo di un risarcimento del danno, ma si tratta comunque di un bene che pur non essendo di propria proprietà può rimanere all’altro convivente se è quello con cui i figli continuano a vivere stabilmente.
Non è possibile, dunque, chiedere alcun rimborso per la fine di una convivenza, né per danno esistenziale, né per eventuale danno morale, né per rimborso delle spese sostenute durante la convivenza. Quando, infatti, si crea una unione, formalizzata o meno che sia, sussistono impegni da entrambe le parti, per cui, per esempio, pagamento di bollette, spesa, ecc possono essere divise o sostenuta da una parte quanto dall’altra della coppia ma si tratta in ogni caso di spese necessarie per la vita quotidiane.
Il discorso cambia quando uno dei due conviventi durante la convivenza non ha solo sostenuto le normali spese per la gestione e il buon andamento della casa in base alle proprie disponibilità economiche, ma ha sostenuto spese anche superiori alle proprie possibilità per esigenze di entrambe i componenti della coppia.
In questo caso, il convivente che ha speso di più può chiedere il risarcimento all’altro come rimborso spese effettuate e la richiesta di risarcimento passa da una causa per indebito arricchimento. Passando dal tribunale, l’eventuale richiesta di risarcimento del danno deve essere valutata dal giudice di competenza che poi stabilisce anche l’importo da restituire all’altro convivente.
Il risarcimento alla fine di una convivenza come rimborso spese può essere richiesto anche quando un convivente, durante la convivenza, ha sostenuto per l’altro spese elevate superando i criteri minimi della proporzionalità e della adeguatezza.
Nessun diritto al risarcimento del danno alla fine di una convivenza: eccezioni e cosa prevedono leggi in vigore