Sulla base delle disposizioni in vigore nel 2022, non è obbligatoria la partita Iva per fare consulenza, purché l'attività non sia svolta in modo professionale ovvero sia occasionale ed episodica e rispetti i tetti di reddito.
Può capitare che le proprie competenze siano richieste nell'ambito di un'attività lavorativa ma non si dispone di una partita Iva per regolarizzare prestazione e pagamento. Ci domandiamo allora come bisogna comportarsi e di conseguenza se si può fare consulenza senza partita Iva o è obbligatoria secondo leggi 2022.
Anticipiamo subito come non sia sempre indispensabile che il lavoratore autonomo non è sempre obbligato ad aprire la partita Iva.
Tuttavia per operare nell'ambito della regolarità è necessario che il lavoratore intenzionato a fare consulenza rispetti alcuni requisiti e che allo stesso tempo utilizzi gli strumenti previsti dalla normativa fiscale. Approfondiamo quindi i particolari di questa circostanza ovvero:
Fare consulenza senza partita Iva è una delle possibilità ammesse dalla normativa vigente, ma occorre una premessa di base. Anche se il lavoratore non emette alcuna fattura, sia essa nel contesto del regime ordinario o di quello forfettario, le tasse vanno sempre pagate.
Sulla base delle disposizioni in vigore nel 2022, non è obbligatoria la partita Iva per fare consulenza, purché l'attività non sia svolta in modo professionale ovvero sia occasionale ed episodica. Allo stesso tempo non deve esserci coordinazione del lavoro e impiego di mezzi (non deve trattarsi di attività di impresa).
Si tratta di prestazioni non sono soggette a coordinamento o subordinazione nei confronti del committente. In pratica occorre svolgere il compito assegnato in piena libertà e senza vincoli decisionali. Poi ci sono i limiti economici di cui tenere conto: 5.000 euro per ciascun prestatore o utilizzatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori, 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore per lo stesso utilizzatore.
Per le prestazioni effettuate si deve emettere una ricevuta, nella quale non è previsto l'addebito dell'Iva. Di conseguenza, dal punto di vista strettamente formale non si presentano particolari difficoltà nella redazione del documento da presentare al committente che ha richiesto la consulenza.
Nella ricevuta per lavoro autonomo occasionale occorre che siano indicati i dati anagrafici del lavoratore e del committente, la data di emissione e il numero progressivo d'ordine della ricevuta, il corrispettivo lordo concordato della prestazione di consulenza, l'eventuale ritenuta d'acconto pari al 20% dei compenso lordo, ma solo se il committente è un sostituto d'imposta, l'importo netto pagato dal committente.
Vale la pena ricordare che nella categoria di sostituto d'imposta rientrano imprese e professionisti che non aderiscono al regime forfettario delle partite Iva con applicazione dell'aliquota al 15%, le società di persone e di capitali, le associazioni e gli enti di ogni tipo, i condomini.
Punto di partenza normativo è il Codice civile, nella parte in cui stabilisce che quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le disposizioni in materia.
Fissato questo punto, il contratto di lavoro autonomo può essere concluso in forma scritta o verbalmente. Non è possibile utilizzare la ricevuta per prestazione occasionale nel caso in cui l'attività sia prestata con regolarità, stabilità e sistematicità, e in caso di costanza di alcuni comportamenti, tali da far presumere l'esercizio di un'attività.
Rispetto al tetto di ricavi, se il lavoratore autonomo occasionale supera 5.000 euro non è comunque obbligato ad aprire la partita Iva. A suo carico scattano gli oneri di iscrizione all'Inps e al pagamento dei contributi previdenziali nella stessa misura prevista per i lavoratori parasubordinati e per due terzi a carico del committente che ha richiesto la consulenza.
da un punto di vista formale nessun problema nella redazione dei documenti da presentare in consultazione