Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, proprio per il carattere di liberalità di una donazione, vale a dire che avviene in maniera spontanea senza alcuna costrizione per chi effettua la donazione stessa, che sia di soldi, casa o altri beni, non è generalmente possibile porre vincoli e condizioni alla stessa. E’ tuttavia possibile che chi effettua una donazione di soldi, casa o altri beni a figli, parenti e amici possa prevede clausole, che sono ammesse dalla legge in alcuni casi.
Si può fare donazione soldi, beni o casa a figli, parenti e amici con clausole e vincoli? La donazione è un atto liberale che prevede la possibilità di trasferimento di soldi, case o altri immobili e altri beni da un soggetto, colui che effettua la donazione, ad un altro, chi la riceve, che può essere un figlio, un altro parente o un amico.
Si tratta, in ogni caso, di un trasferimento di beni che avviene in maniera assolutamente volontaria e spontanea da parte del soggetto che decide di effettuare la donazione che, generalmente, non è reversibile.
Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, proprio per il carattere di liberalità di una donazione, vale a dire che avviene in maniera spontanea senza alcuna costrizione per chi effettua la donazione stessa, che sia di soldi, casa o altri beni, non è generalmente possibile porre vincoli e condizioni alla stessa.
Una donazione di soldi, casa o altri beni in favore di figli, parenti o amici avviene in maniera libera e spontanea e il bene donato diventa di proprietà di chi lo ha ricevuto senza alcun vincolo. Può farne, cioè, l’uso che desidera e come meglio crede. I vincoli ad una donazione di soldi, casa o altri beni rappresenterebbero il venir meno dello spirito di liberalità e generosità che contraddistingue tale atto.
Tuttavia, pur se libera da vincoli e condizioni, la donazione può essere soggetta ad alcune clausole che potrebbero limitare la libertà del donatario che riceve la donazione.
Alla donazione possono eccezionalmente apporsi alcune clausole che potrebbero limitare la libertà di chi ha ricevuto la donazione di farne ciò che desidera. Le clausole che, per legge, possono essere apposte ad una donazione sono le seguenti: