Si può fare ricorso per una multa già pagata se si scopre che è ingiusta e non valida

Cosa accade se dopo pochi giorni dal pagamento della multa, l'automobilista scopre che l'autovelox così preciso nel segnalare l'eccesso di velocità sia dichiarato irregolare?

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Si può fare ricorso per una multa già pa

Ammettiamo di essere alla guida di un'auto e di essere passati con il semaforo rosso o di aver infranto il limite di velocità così come segnalato dall'autovelox. Nel caso di impossibilità di contestazione sul posto, l'organo di polizia che accerta l'infrazione invia la notifica della multa da pagare al proprietario dell'auto.

Quest'ultimo ha l'obbligo di comunicare entro 60 giorni i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell'infrazione contestata. In caso contrario, il proprietario deve pagare una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro, senza alcuna decurtazione dei punti della patente.

Individuato il responsabile, l'organo di polizia concede 5 giorni di tempo per pagare la multa con una riduzione del 30%. Dal sesto giorno in poi la cifra da pagare sarà quella "piena" ovvero senza la possibilità di fruire di alcuno sconto. Anzi, nel caso di ritardo scattano gli interessi di mora.

Sono molti gli automobilisti che decidono di sanare subito la propria posizione per pagare meno e lasciarsi alle spalle il comportamento scorretto.

Ma cosa accade se, ad esempio, a distanza di pochi giorni dal pagamento della multa, l'automobilista scopre che l'autovelox così preciso nel segnalare l'eccesso di velocità sia dichiarato irregolare ovvero non perfettamente tarato? O che il semaforo all'incrocio alla base della multa per attraversamento con il rosso non funzioni perfettamente? Analizziamo i casi in questo articolo e dunque

  • Multa già pagata, si può fare ricorso?
  • Multa ingiusta e non valida: come comportarsi

Multa già pagata, si può fare ricorso?

Prima di precipatarsi a sanare la propria posizione con il pagamento della cifra richiesta per aver infranto il Codice della strada, è bene sapere che non tutte le multe vanno pagate. Proprio così perché possono essere presenti errori formali o di contenuto che ne determinano l'annullabilità.

Uno dei casi più comuni riguarda la ricezione della notifica fuori tempo massimo. Tra la data della contravvenzione e quella di notifica all'automobilista poco attento alle norme stradali non devono infatti trascorrere più di 90 giorni. E qualunque sia l'infrazione contestata.

Di conseguenza è fondamentale leggere con attenzione le date presenti nei documenti ricevuti e nel caso presentare una istanza all'organo di polizia che ha segnalato l'irregolarità facendo presente che i termini di notifica sono scaduti.

Ma possono essere anche altri i motivi che conducono all'annullamento della multa e dunque al mancato pagamento, ad esempio quelli relativi ai dati dell'auto (si ricorda che la multa viene pagata da chi commette l'infrazione e non dal proprietario del veicolo, fondamentale nel caso di vendita della vettura) o alla notifica di una multa già pagata per cui è necessaria la presentazione di istanza di annullamento in autotutela all'ente che ha comminato la sanzione.

Insomma, prima di pagare è consigliabile leggere con attenzione il verbale e decidere come agire. Anche perché se la multa è già stata pagata non è possibile presentare ricorso.

Poco importa che sia stata versata usufruendo della riduzione del 30% per il pagamento entro 5 giorni o la cifra totale. A confermarlo è stata di recente anche la Corte di Cassazione.

Multa ingiusta e non valida: come comportarsi

Ricordando che, ai sensi del Codice della strada, il trasgressore può effettuare il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della multa può opporsi se non la ritiene valida ovvero se la considera ingiusta. Può infatti proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione.

Può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A sua volta il prefetto trasmette entro 30 giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dall'automobilista.

L'alternativa è il ricorso al giudice di pace, a pagamento, a cui è comunque possibile appellarsi nel caso di rigetto delle proprie ragioni da parte del prefetto.