Si può licenziare per malattia o è sempre vietato secondo CCNL e leggi 2022

Il Codice civile stabilisce che in caso di malattia, il datore può recedere dal rapporto di lavoro soltanto dopo che sia trascorso il periodo stabilito dalla legge.

Autore: Chiara Compagnucci
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Si può licenziare per malattia o è sempr

Se il lavoratore è malato può essere licenziato?

La regola generale prevede che il lavoratore in malattia non possa essere licenziato. A meno che non si verifichino uno dei tre eventi speciali ovvero se il dipendente in malattia si macchia di comportamenti gravi da danneggiare l'azienda o intaccare il rapporto di fiducia con il datore, nel caso di grave crisi o ristrutturazione aziendale, se i giorni di malattia oltrepassano il periodo di comporto.

Mettiamo da parte l'aspetto etico che inevitabilmente viene fuori quando si parla di un lavoratore in malattia. Dal punto di vista legale, è ammesso il licenziamento del dipendente alle prese con un malanno o una patologia i cui tempi di guarigione sono evidentemente molto lunghi?

Cosa prevedono le normative in materia di lavoro e i vari Ccnl 2022? La risposta non è affatto scontata perché da una parte le disposizioni in materia tendono a tutelare i dipendenti e il loro diritto ad ammalarsi ovvero a conservare il posto di lavoro e mantenere la retribuzione.

Dall'altra esiste però il diritto del datore di lavoro a poter contare sull'organico a pieno regime per il perseguimento dei propri obiettivi di crescita e di produzione. Esaminiamo quindi:

  • Se il lavoratore è malato può essere licenziato o no
  • Contratti di lavoro, leggi e giurisprudenza licenziamento per malattia

Se il lavoratore è malato può essere licenziato o no

La regola generale prevede che il lavoratore in malattia non possa essere licenziato. A meno che non si verifichino uno dei tre eventi speciali ovvero se il dipendente in malattia si macchia di comportamenti gravi da danneggiare l'azienda o intaccare il rapporto di fiducia con il datore, nel caso di grave crisi o ristrutturazione aziendale, se i giorni di malattia oltrepassano il periodo di comporto.

Proprio quest'ultimo è allora il concetto chiave da approfondire. L'assenza per malattia può infatti prolungarsi per un periodo massimo che di norma è stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. Ed è proprio al Ccnl applicato che bisogna di volta in volta fare riferimento. Superato questo termine scatta invece la possibilità per il datore di lavoro di procedere con il licenziamento.

Il periodo di comporto è quello per il quale il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro in caso di malattia o di altri eventi previsti dalla legge. Durante il periodo di comporto il dipendente non può essere licenziato.

Se invece l’assenza del lavoratore si protrae oltre questo periodo, il datore può licenziare il dipendente. In questo caso, deve versare al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso. In ogni caso, varia in base alle previsioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e in base all’anzianità aziendale del lavoratore.

Contratti di lavoro, leggi e giurisprudenza licenziamento per malattia

Dal punto di vista strettamente normativo, l’articolo 2110 del Codice civile stabilisce che in caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, l’imprenditore può recedere dal rapporto di lavoro soltanto dopo che sia trascorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause sopra citate, deve essere computato nell’anzianità di servizio del lavoratore.

Ecco quindi che rispetto a questo impianto di base si verificano ci sono difformità di vedute. Secondo una prima ipotesi, lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere di recesso quando si tratta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia.

L’inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il periodo di comporto, non determina di per sé la nullità della dichiarazione di recesso del datore di lavoro, ma implica la temporanea inefficacia del recesso.

Secondo una seconda ipotesi, in caso di licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di comporto, l’atto di recesso è nullo per violazione della norma prevista dall’articolo 2110 del Codice civile e non già temporaneamente inefficace, con differimento degli effetti alla scadenza del periodo di malattia. Il superamento del periodo di comporto costituisce in base allo stesso articolo 2110 del Codice civile, una situazione che giustifica il recesso che deve esistere anteriormente alla comunicazione.

Il codice civile lo afferma in caso di malattia Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro solo allo scadere del termine di legge.