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Si può negare una pausa sul lavoro? E cosa fare se viene rifiutata

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Si tratta di un diritto e come tale no può essere negato. Ma la realtà può essere spesso e volentieri ben diversa con il datore che nega al dipendente il diritto alla pausa.
Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Si può negare una pausa sul lavoro? E cosa fare se viene rifiutata

Non c'è un solo aspetto del mondo del lavoro che non sia oggetto di una norma precisa e dettagliata. Succede anche nel caso delle pause ovvero di una di quelle questioni che spesso e volentieri è oggetto di discussioni e contrasti all'interno delle aziende, siano esse piccole o grandi.

Se il primo riferimento normativo è la Costituzione, le leggi successive e i vari contratti collettivi nazionali di lavoro (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici) disciplinano nel dettaglio il funzionamento delle pause. Si tratta di un diritto e come tale no può essere negato.

Ma la realtà può essere spesso e volentieri ben diversa con il datore che nega al dipendente il diritto alla pausa. Come comportarsi in questo caso. O meglio, cosa fare per far valere il proprio diritto? Vediamo quindi tutti i dettagli della normativa in vigore e quali sono le opzioni a disposizione del lavoratore. Più esattamente

  • Come far valere il diritto alla pausa lavoro
  • Pausa lavoro negata, eccezioni e casi particolari

Come far valere il diritto alla pausa lavoro

La regola generale prevede che il lavoratore ha diritto a una pausa di riposo di sei ore se l'orario è maggiore di sei ore al giorno. La durata della pausa è inferiore a 10 minuti con la durata esatta indicata comunque nel contratto aziendale in quello collettivo nazionale di categoria.

Obiettivo della concessione dell'interruzione dell'attività lavorativa è permettere al dipendente di recuperare le energie psico-fisiche o anche di consumare il pranzo. Le norme tutelano anche l'organizzazione complessiva del lavoro e stabiliscono l'indispensabilità di tenere conto delle esigenze del processo produttive.

Le pause sul lavoro non vanno confuse con le pause del lavoro. In questo caso l'orario giornaliero deve consentire al dipendente di fruire di 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore.

Al netto delle deroghe e alla possibilità che al lavoratore siano accordati periodi di riposo più brevi sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. La prima azione da fare nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti di concedere una pausa è naturalmente spiegare che si tratta di un diritto che non può negare.

Potrebbe non bastare, soprattutto nel caso di reiterazione di irregolarità da parte del datore. A quel punto è possibile inviare (o far inviare) una diffida formale con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via posta elettronica certificata. Se si rivela tutto inutile, non resta altra strada che quella di rivolgersi al giudice del lavoro facendosi assistere da un legale.

Pausa lavoro negata, eccezioni e casi particolari

La legislazione in vigore prevede quindi deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero e delle pause lavoro. In particolare, le norme di base possono essere derogate tramite accordo collettivo in relazione alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro.

Stessa cosa per le attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare protezione continua. Un altro caso particolare riguarda il sovraccarico di attività nei servizi postali, nel turismo e nell'agricoltura.

Sono riconosciute eccezioni le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione per attività di ricerca e sviluppo, personale portuale o aeroportuale, lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano, servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile.

E poi: industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche, servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali e servizi di produzione, conduzione e distribuzione di gas, acqua ed elettricità ovvero i servizi essenziali.

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