Nel contesto della normativa attuale e delle recenti pronunce giurisprudenziali, il rapporto tra servitù di passaggio e facoltà di parcheggio assume piena rilevanza sia in ambito urbanistico che nella quotidianità dei rapporti tra proprietari confinanti. L'evoluzione della giurisprudenza e le esigenze della moderna vivibilità hanno portato il tema della possibilità di parcheggiare se esiste una servitù di passaggio al centro di contrapposizioni interpretative e di innovazioni normative, soprattutto dopo le più recenti sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e l’aggiornamento delle regole nel 2025.
La servitù di passaggio si configura come un diritto reale previsto dall’articolo 1027 del Codice Civile: consiste nel "peso" imposto su un fondo, detto servente, per l’utilità di un altro fondo, dominante, appartenente a diverso proprietario. È un diritto che permette solo il transito e, in alcuni casi specifici, brevi soste funzionali al passaggio. La servitù di parcheggio, invece, è un istituto più recente e oggetto di lungo dibattito. Solo nel 2024 la Corte di Cassazione ha chiarito con la sentenza a Sezioni Unite n. 3925 del 13 febbraio, che essa può essere validamente costituita tramite accordo formale tra proprietari o per imposizione giudiziale, purché apporti una concreta utilità al fondo dominante e sia localizzata su una parte determinata del fondo servente.
Le caratteristiche fondamentali di ogni servitù prediale sono:
Nel caso della servitù di passaggio, il proprietario del fondo servente è obbligato a consentire il transito, ma mantiene il diritto di utilizzare il fondo per tutti gli scopi che non pregiudichino il regolare esercizio della servitù. Un divieto assoluto di ogni altra funzione di quell’area non è conforme né allo spirito del Codice Civile né alle più recenti interpretazioni della Corte Suprema.
La domanda che molti si pongono è: è possibile parcheggiare su un fondo su cui grava una servitù di passaggio? La risposta deriva dalla distinzione tra sosta e parcheggio. Secondo la normativa aggiornata al 2025 e alle pronunce della giurisprudenza civile, la sosta, intesa come fermata temporanea per permettere operazioni di carico/scarico o altre attività di brevissima durata legate al transito, può essere tollerata, purché non ostacoli il diritto di passaggio.
Il parcheggio prolungato, invece, è vietato sulla base della natura stessa della servitù di passaggio che non comporta il diritto di stazionare in modo permanente o per tempi indefiniti con un veicolo nell’area gravata.
In assenza di previsioni specifiche nel titolo costitutivo, né il titolare della servitù né il proprietario possono usare l’area per il parcheggio stabile, se questo impedisce o rende più gravoso l’esercizio della servitù stessa. Ciò vale anche per i casi condominiali e per i cortili comuni.
Va distinta la servitù di passaggio dalla servitù di parcheggio. Quest'ultima può essere costituita, ma solo rispettando determinati criteri stringenti:
La sentenza della Cassazione Sezioni Unite 3925/2024 ha superato il precedente indirizzo restrittivo che negava la validità della servitù di parcheggio per assenza della realità, affermando la legittimità della costituzione di una servitù prediale di parcheggio a condizione che risultino i seguenti elementi:
Questa sentenza rappresenta anche un importante aggiornamento per chi si trova a gestire contratti o controversie sulle servitù tra privati: dal 2025, eventuali accordi che prevedano un parcheggio su fondo altrui devono rispettare puntualmente tali criteri, pena la nullità della servitù e la sua conversione in un rapporto obbligatorio semplice (come locazione o comodato).
Nelle relazioni tra il titolare del diritto di passaggio e il proprietario del fondo servente, entrambi devono attenersi ai seguenti principi:
In caso di abusi da una delle parti, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria, che può ordinare il ripristino dei luoghi o stabilire la risoluzione dell’eventuale illecita restrizione della servitù.
Utilizzo del fondo | Titolare della servitù di passaggio | Proprietario fondo servente |
Sosta temporanea funzionale al passaggio | Concesso | Concesso |
Parcheggio permanente senza servitù specifica | Vietato | Vietato |
Parcheggio con servitù costituita | Concesso solo secondo il titolo | Limitato negli spazi non gravati |
Ostruzione/manomissione al passaggio | Vietato | Vietato |