Non serve il consenso del lavoratore per imporgli la trasferta. Di conseguenza il rifiuto è considerato un atto di insubordinazione.
La mobilità nell'ambito del lavoro è diventata una costante fino al punto da diventare un requisito indispensabile per chi aspira un posto all'interno di un'azienda. Significa in buona sostanza che le trasferte all'esterno dell'azienda e in comune differente possono rappresentare una costante.
Tuttavia nel lungo periodo possono diventare stancanti, anche e soprattutto nel caso di cambiamento delle esigenze personali. Può allora il dipendente rifiutare le trasferte? Nel caso sia possibile, quali sono le condizioni per farlo senza subire alcuna conseguenza? Approfondiamo la questione:
Se la trasferta è parte del contratto di lavoro, il dipendente non può rifiutarla. Lo ha precisato anche la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito a un contenzioso tra datore e lavoratore.
Non solo, ma al di là del contratto, il datore conserva il potere direttivo di imporre al dipendente la trasferta nel caso in cui lo impongano le esigenze organizzative, senza attendere il consenso.
I punti fondamentali sono che nell'ambito della maggior parte dei Ccnl (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici) il distacco deve essere temporaneo, eccezionale e occasionale. Il datore di lavoro distaccante deve avere interesse affinché il dipendente presti la sua opera in favore del datore di lavoro distaccatario.
Il datore di lavoro distaccante deve conservare il potere direttivo così come quello di potere di porre fine al distacco. Al lavoratore spetta comunque la cosiddetta indennità di trasferta in base al Ccnl applicato. Come abbiamo accennato, non serve il consenso del lavoratore per imporgli la trasferta.
Di conseguenza il rifiuto è considerato un atto di insubordinazione e dunque sanzionabile con una delle misure previste dall'ordinamento legislativo, a iniziare dal rimprovero verbale. Ma sempre e solo se il datore rispetta le normative vigenti, a iniziare dall'indispensabilità di imporre la trasferta al lavoratore.
Per quanto riguarda la trasferta di lavoro, nel Ccnl Commercio l'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
Al personale spettano il rimborso delle spese effettive di viaggio; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio; il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda; una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Se non c'è pernottamento fuori sede la diaria viene ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese viene corrisposta una diaria ridotta del 10%. Stessa cosa se le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. Al posto delle diarie, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine viene rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.
Nel Ccnl Piccola e Media Industria Metalmeccanica, al lavoratore in missione per esigenze di servizio spetta il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Spetta inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese, o una diaria giornaliera. Gli importi del rimborso spese o diarie sono riferiti ai trattamenti aziendali in atto.
Al lavoratore che durante la trasferta usufruisce delle ferie collettive e continuative sono rimborsate le spese di viaggio se rientra nella sede normale di lavoro oppure nella propria abitazione.
In materia di trasferte di lavoro, le aziende di Ccnl Commercio hanno la possibilità di inviare dipendenti in missioni temporanee al di fuori della propria residenza.